TITOLO VI
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DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 71 Entrata in vigore dello
statuto e sue modifiche.
Il presente statuto, espletata la
prescritta procedura, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo,
affisso allalbo comunale ed inviato al Ministero dellInterno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
Le modifiche allo statuto sono apportate,
a norma di legge, con le medesime modalità prescritte per la sua approvazione.
Art. 72 Regolamenti comunali.
Salvo diverse disposizioni di legge, il
consiglio, entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione dello statuto, adotta i
regolamenti di competenza.
- I regolamenti vigenti allentrata in vigore dello
statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino allapprovazione dei
nuovi.
Nel corso del biennio successivo dalla sua
approvazione, la competente commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione
dello statuto e lapplicazione dei relativi regolamenti.
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