n

n
Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO VI


 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 – Entrata in vigore dello statuto e sue modifiche.

  1. Il presente statuto, espletata la prescritta procedura, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all’albo comunale ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

  2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

  3. Le modifiche allo statuto sono apportate, a norma di legge, con le medesime modalità prescritte per la sua approvazione.

 

Art. 72 – Regolamenti comunali.

  1. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio, entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione dello statuto, adotta i regolamenti di competenza.

  2. I regolamenti vigenti all’entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’approvazione dei nuovi.
  3. Nel corso del biennio successivo dalla sua approvazione, la competente commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello statuto e l’applicazione dei relativi regolamenti.