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Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO VI


 

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 67 – Servizi pubblici comunali.

  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ovvero l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nelle seguenti forme:

    1. in economia, quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

    2. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

    3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

    4. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

    5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

  2. Il Comune può inoltre partecipare a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, e può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

  3. Il Comune può partecipare altresì alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, con le modalità di cui alla vigente normativa. La convenzione e lo statuto del consorzio, approvati dal consiglio comunale, ne disciplinano ogni aspetto organizzativo e funzionale.

 

Art. 68– Aziende speciali.

  1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

  2. Lo statuto delle aziende speciali, approvato dal consiglio comunale, ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

  3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

  4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori sono nominati dal sindaco, nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente statuto circa le nomine dei rappresentanti del Comune, e comunque fra persone dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per uffici ricoperti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi per i quali la legge consente di procedere per chiamata diretta.

  5. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali delle aziende, i loro programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

  6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità così come approvati dal consiglio comunale.

 

Art. 69– Istituzioni.

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale, operanti in settori quali la sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il tempo libero ed altre attività socialmente utili.

  2. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

  3. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore; essi sono nominati dal sindaco - salvi i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente statuto - e possono esser revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza o per accertata difformità dalle finalità perseguite rispetto agli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

  4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione, deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali disciplinate dal regolamento; il regolamento prevede forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione, che può svolgere la propria attività anche avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.

 

Art. 70 – Società per azioni o a responsabilità limitata.

  1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.

  2. L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal consiglio comunale, che, in ogni caso, deve garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

  3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra persone dotate di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

  4. I consiglieri e gli assessori comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni vicarie, partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

  5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.