TITOLO VI
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LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 67 Servizi pubblici comunali.
Il Comune può istituire e gestire servizi
pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ovvero lesercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile della comunità locale, nelle seguenti forme:
in economia, quando, per le modeste
dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche, non sia opportuno costituire una
istituzione o unazienda;
in concessione a terzi, quando esistano
ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per
lesercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati.
Il Comune può inoltre partecipare a
società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nei modi e
nei casi stabiliti dalla legge, e può dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e
degli strumenti di diritto comune.
Il Comune può partecipare altresì alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi, con le modalità di cui alla vigente normativa. La convenzione e lo statuto del
consorzio, approvati dal consiglio comunale, ne disciplinano ogni aspetto organizzativo e
funzionale.
Art. 68 Aziende speciali.
Il consiglio comunale delibera la
costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità
giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale.
Lo statuto delle aziende speciali,
approvato dal consiglio comunale, ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività ed i controlli.
Le aziende speciali informano la loro
attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed
hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso
lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di
competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e
la migliore qualità dei servizi.
Sono organi delle aziende speciali il
consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. Il
presidente e gli amministratori sono nominati dal sindaco, nel rispetto dei criteri e dei
principi stabiliti dal presente statuto circa le nomine dei rappresentanti del Comune, e
comunque fra persone dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per uffici ricoperti o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o
private. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi per i quali la legge
consente di procedere per chiamata diretta.
Il consiglio comunale conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione di beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e
pluriennali delle aziende, i loro programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
Gli amministratori delle aziende speciali
possono essere revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza
o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità così come approvati dal
consiglio comunale.
Art. 69 Istituzioni.
Le istituzioni sono organismi strumentali
del Comune per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, privi di
personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale, operanti in settori quali la
sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il tempo libero ed altre
attività socialmente utili.
Il consiglio comunale determina gli
indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi,
ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed
esercita la vigilanza sul loro operato.
Sono organi dellistituzione il
consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore; essi sono nominati dal
sindaco - salvi i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente statuto -
e possono esser revocati per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza
o per accertata difformità dalle finalità perseguite rispetto agli indirizzi determinati
dal consiglio comunale.
Il consiglio di amministrazione provvede
alla gestione dellistituzione, deliberando nellambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e
funzionali disciplinate dal regolamento; il regolamento prevede forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione, che può
svolgere la propria attività anche avvalendosi della collaborazione delle strutture del
volontariato.
Art. 70 Società per azioni o a
responsabilità limitata.
Il consiglio comunale può approvare la
partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la
gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente anche alla loro costituzione.
Latto costitutivo, lo statuto ovvero
lacquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal consiglio comunale, che,
in ogni caso, deve garantire la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti
tra persone dotate di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
I consiglieri e gli assessori comunali non
possono essere nominati nei consigli di amministrazione. Il sindaco, o chi ne esercita le
funzioni vicarie, partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
Il consiglio comunale provvede a
verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente
tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
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