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Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO V


 

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 45– Criteri e principi.

  1. L’ordinamento generale degli uffici e del personale è disciplinato da norme regolamentari, adottate nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto. In particolare, il regolamento sull’ordinamento ed il regolamento del personale disciplinano:

    1. l’assetto organizzativo dell’ente, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

    2. i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e del lavoro;

    3. le modalità attraverso le quali l’Amministrazione dà attuazione a disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;

    4. la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema di accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti;

    5. i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

    6. ogni altra materia ad essi demandata dalla vigente normativa e dal presente statuto.

  2. Gli uffici ed il personale sono organizzati secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, e di assicurare all’azione amministrativa speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza.

  3. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate avendo riguardo alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi.

  4. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti e delle loro attitudini alla qualificazione; riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro, ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

  5. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. L’amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

  6. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

 

Art. 46 - Il segretario generale.

1. Il segretario generale, dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente con riferimento ai princìpi costituzionali di legalità e di imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare, il segretario:

  1. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;

  2. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

  3. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

  4. esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;

  5. studia i problemi di organizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;

  6. partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive, ed è segretario di diritto della commissione di controllo e garanzia;

  7. è componente del comitato dei garanti per l’ammissibilità dei referendum;

  8. svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco;

  9. provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

 

Art. 47 - Il vice segretario generale.

  1. Il vice segretario collabora con il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, anche temporaneo.

  2. Le funzioni di vice segretario generale sono attribuite, con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ad un dirigente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

 

Art. 48 - Il direttore generale.

  1. Il direttore generale, nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale, e previa verifica dei requisiti, sovrintende alla gestione dell’Ente provvedendo, in applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, perseguendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia dell’azione amministrativa e di efficienza della struttura burocratica.

  2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

    1. elabora il piano dettagliato degli obiettivi e predispone la proposta di piano esecutivo di gestione, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale;

    2. verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

    3. è membro, insieme al segretario generale, del nucleo di valutazione dei risultati ottenuti dai dirigenti e, conseguentemente, contribuisce alla predisposizione, in sintonia con il sistema di controllo di gestione, dei criteri e dei parametri di valutazione della gestione dei servizi;

    4. studia i problemi concernenti le nuove tecniche e metodologie di lavoro, con la conseguente formalizzazione di progetti ed adozione di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi/benefici;

    5. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

    6. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e regolamentare;

    7. esamina annualmente, sentiti i dirigenti, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione delle risorse umane, e dispone eventuali processi di mobilità intersettoriale in relazione agli obiettivi predeterminati dall’amministrazione;

    8. rappresenta il Comune in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro.

    9. esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali.

  3. Per le finalità di cui al precedente comma al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario generale.

  4. Al direttore generale, come contrattualmente stabilito per i dirigenti comunali, si applica il principio della omni comprensività della retribuzione.

 

Art. 49 – I dirigenti.

  1. La direzione delle strutture in cui si articola il Comune è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

  2. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l’accesso a tempo indeterminato alla qualifica, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici oppure, in misura non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato.

  3. Spettano ai dirigenti le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, ad essi competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

  4. I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia; essi dispongono delle risorse assegnate, attribuiscono i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano ogni altra funzione ad essi demandata dai regolamenti comunali.

  5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

  6. L’amministrazione valuta le prestazioni dei propri dirigenti e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell’attività amministrativa e della gestione, servendosi di apposito nucleo di valutazione, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 50 – Incarichi di funzioni dirigenziali.

  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e definiti dal sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

  2. L’incarico di direzione è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile. Il rinnovo dell’incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell’incarico sono disciplinate dalla legge. Nell’effettuare le proprie scelte, il sindaco tiene conto anche delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione.

  3. Ove l’incarico dirigenziale sia conferito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni due. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati della gestione; in caso di esito positivo di detta verifica il contratto potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco che lo ha promosso.

 

Art. 51 – Contratti a tempo determinato.

  1. Su proposta del sindaco, la giunta può provvedere, con deliberazione motivata, alla copertura dei posti relativi alle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

  2. Il regolamento sull’ordinamento, nel rispetto della vigente normativa, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per la copertura; in ogni caso, la durata del contratto non può eccedere quella del mandato del sindaco.

 

CAPO II – I CONTROLLI INTERNI

Art. 52 – Tipologia dei controlli interni.

  1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa, secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di competenze tra le strutture deputate ai vari sistemi di controllo.

  2. In particolare, l’amministrazione si dota di strumenti e metodologie atti ad assicurare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, individuando altresì le procedure ed i criteri di analisi della congruenza fra gli obiettivi fissati e le scelte effettuate per il conseguimento dei risultati.

  3. Spettano ai regolamenti comunali, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto, la definizione e la specificazione delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

 

Art. 53 – Il controllo di gestione.

  1. Il Comune verifica, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra costi e risultati, con riferimento anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività. In coerenza con dette finalità, le strutture comunali sono organizzate in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo.

  2. La funzione di controllo di gestione è assegnata ad apposita struttura operativa, collocata in posizione di staff alla direzione generale ovvero, nel caso in cui il direttore non sia stato nominato, al segretario generale. Il regolamento disciplina ogni ulteriore aspetto concernente i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della struttura.

  3. Alla struttura preposta al controllo di gestione è demandata principalmente l’attività di supporto delle funzioni e dei compiti dei dirigenti; tale funzione si esplica anche attraverso l’analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi di volta in volta prefissati, ed è finalizzata alla individuazione di azioni correttive delle modalità di gestione in caso di rilevazione di eventuali scostamenti.

  4. Dei risultati del controllo di gestione si avvale altresì il nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti.

 

CAPO III – LA RESPONSABILITA’

Art. 54 – Responsabilità verso il Comune.

  1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dal loro ufficio.

  2. Il sindaco, il segretario generale o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza , direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo alla ipotesi di cui al precedente comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti utili all’accertamento della responsabilità ed alla determinazione dei danni.

 

Art. 55 – Responsabilità verso terzi.

  1. Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, per dolo o colpa grave, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al precedente comma, esso si rivale agendo contro il responsabile.

  3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o di ingiustificato ritardo nell’adozione di atti o nel compimento di fatti cui detti soggetti siano obbligati per legge o per regolamento.

  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da operazioni o atti di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all’atto o all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56– Patrocinio legale e assicurazioni.

  1. Il Comune assicura i propri amministratori, il segretario generale, il direttore generale ed i dirigenti contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.

  2. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un amministratore o di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento

  3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dall’amministratore o dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

 

Art. 57 – Responsabilità dei contabili.

  1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi di detti agenti, deve rendere conto della gestione, ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

 

 

CAPO IV – FINANZA, CONTABILITA’ E PATRIMONIO

Art. 58 - Ordinamento.

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nel rispetto dei limiti dalla stessa indicati, dal regolamento comunale.

  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

  3. Il Comune, in conformità alla vigente normativa, è altresì titolare di autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

 

Art. 59 – Attività finanziaria del Comune.

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie e addizionali, compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate di natura patrimoniale, risorse derivanti da investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

  4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, ed applica le tariffe in modo tale da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 60 – Tutela del contribuente.

  1. In applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa, il Comune adegua i propri regolamenti in materia tributaria e la conseguente attività alle esigenze di massima tutela del contribuente.

  2. In particolare, il Comune:

    1. si conforma al divieto di retroattività ed alle esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e ne prevede la più ampia diffusione al fine di agevolarne l’effettiva conoscenza;

    2. individua modalità e termini attraverso i quali il contribuente viene messo a conoscenza dell’esistenza di infrazioni dalle quali possa derivare l’applicazione di una sanzione, prevedendo forme di regolarizzazione;

    3. garantisce il diritto di interpello, e prevede la compensazione quale forma di estinzione dell’obbligazione tributaria;

    4. assicura che al contribuente non siano richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’ente o di altre pubbliche amministrazioni dal contribuente stesso indicate;

    5. garantisce la tutela dell’affidamento e della buona fede, e stabilisce la non applicabilità delle sanzioni derivanti da violazioni meramente formali;

    6. individua modalità che garantiscano l’osservanza dello statuto del contribuente e dei principi di cui al presente articolo da parte di tutti i soggetti che svolgano attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

 

Art. 61 – Amministrazione dei beni comunali.

  1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario generale ed al responsabile del settore finanziario, della tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

  3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, ovvero nella estinzione di passività onerose, o ancora nel miglioramento del patrimonio e nella realizzazione di opere pubbliche.

 

Art. 62 – Bilancio comunale.

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, con i prescritti allegati, entro il termine stabilito dalla legge, nel rispetto del pareggio economico e finanziario e dei principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità ed integrità. Il bilancio ed i prescritti allegati devono essere redatti in modo da consentirne la complessiva lettura per programmi, titoli, servizi ed interventi.

  3. Il regolamento stabilisce le modalità atte a garantire la conoscenza, da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati.

 

Art. 63 – Rendiconto della gestione.

  1. I fatti gestionali sono rilevati sotto l’aspetto finanziario ed economico-patrimoniale, e sono dimostrati nel rendiconto della gestione; questo comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ed è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

  2. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, le valutazioni di efficacia dell’azione condotta; al rendiconto è allegata altresì la relazione del collegio dei revisori dei conti.

  3. Il regolamento fissa il termine entro il quale la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, con i prescritti allegati, è messa a disposizione dell’organo consiliare; in ogni caso, detto termine non può essere inferiore a venti giorni antecedenti l’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto medesimo.

 

Art. 64 – Attività contrattuale.

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediane contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa, che deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

Art. 65 – Collegio dei revisori dei conti.

  1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due, un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, nel rispetto delle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla legge.

  2. L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo; con detta relazione, il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

  3. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, in particolare per la mancata presentazione, entro il termine fissato dal regolamento, della relazione di cui al precedente comma, ovvero nelle altre ipotesi specificate nel regolamento di contabilità.

  4. Ove il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

  5. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni, ed adempie ai doveri del suo ufficio con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

 

Art. 66 – Servizio di tesoreria.

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

    1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, sulla base di ordini di incasso e di liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

    2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al comune, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni;

    3. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

    4. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandato, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

  2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione; il regolamento definisce altresì, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria.