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| Statuto del Comune dell'Aquila |
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TITOLO IV |
DECENTRAMENTO TERRITORIALE Art. 38 - Circoscrizioni di decentramento. 1. Il territorio comunale si articola in circoscrizioni secondo il principio della sussidiarietà, per la diretta soluzione dei problemi dei cittadini e per lesercizio diretto della gestione del proprio territorio. 2. Ogni circoscrizione rappresenta le esigenze della rispettiva popolazione, valorizzandone le identità storiche e territoriali, organizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della civica comunità, ed è sede di attività amministrativa, gestionale ed informativa. 3. Il regolamento sul decentramento determina il numero delle circoscrizioni in modo da assicurare una equilibrata delimitazione territoriale e demografica, valorizzando le esperienze storiche delle singole comunità e favorendone la partecipazione, nel rispetto dei principi di funzionalità ed efficacia dellazione amministrativa. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio comunale, sentite le circoscrizioni, con la maggioranza di voti prevista per ladozione del regolamento per il funzionamento del Consiglio medesimo. 4. Il Comune attua il decentramento istituzionale nelle circoscrizioni anche attraverso lo strumento della delega amministrativa.
Art. 39 - Risorse ed uffici circoscrizionali. 1. Al fine di consentire un efficace svolgimento delle funzioni proprie o delegate, le circoscrizioni sono dotate di autonomia finanziaria e di proprie risorse tecniche e di personale. 2. Ogni circoscrizione dispone di uno stanziamento previsto dal bilancio comunale in relazione alle proposte formulate da ciascun consiglio e riferite sia alle spese di gestione che agli investimenti. In ogni caso gli stanziamenti dovranno considerare parametri di riferimento (popolazione, estensione e numero dei centri abitati, presenza di giovani, anziani e persone in condizioni di disagio, strutture ricreative ecc.) atti a determinare una equilibrata distribuzione delle risorse. 3. La delega di ulteriori funzioni comporta lattribuzione delle necessarie risorse finanziarie nellambito degli strumenti di programmazione e di gestione. 4. I consigli di circoscrizione, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale, approvano i rispettivi programmi di spesa per la gestione dei servizi e determinano le priorità degli investimenti, che sono vincolanti per lamministrazione comunale.
Art. 40 - Funzioni delegate alle circoscrizioni e poteri deliberativi. 1. Ciascuna circoscrizione è delegata a deliberare, entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio comunale e dal piano esecutivo di gestione, e secondo le modalità di cui al regolamento per il decentramento, nelle seguenti materie di competenza comunale:
Art. 41 - Organi delle circoscrizioni. 1. Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio stesso. 2. Il consiglio circoscrizionale ed il presidente sono eletti a suffragio diretto con il sistema maggioritario previsto per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, secondo le modalità specificate nellapposito regolamento. Il regolamento disciplina altresì le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale. 3. Sono elettori della circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nei rispettivi territori.
Art. 42 - Attribuzioni e funzionamento del consiglio di circoscrizione. 1. A ciascun consiglio di circoscrizione vengono attribuiti poteri propositivi, consultivi e deliberativi sulle materie previste dal regolamento comunale, e sono assegnati i relativi finanziamenti su appositi capitoli di bilancio. 2. Lorganizzazione e le funzioni degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, dal regolamento sul decentramento. Spetta in ogni caso ai consigli di circoscrizione:
3. Ogni consiglio di circoscrizione è delegato a deliberare nellambito delle competenze ad esso attribuite e nel limite dei fondi conferiti, nonché a provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei mezzi e degli immobili ad esso assegnati ed allesecuzione delle opere ad esso affidate. 4. Il regolamento di cui al secondo comma deve in ogni caso disciplinare:
Art. 43 - Il presidente del consiglio di circoscrizione. 1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione. Egli inoltre:
2. Il consiglio di circoscrizione, con le modalità di cui al regolamento sul decentramento, elegge nel suo seno un vice presidente, il quale coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 44 - La conferenza dei presidenti. 1. La conferenza dei presidenti è convocata dal Sindaco, che la presiede, anche su richiesta di un solo presidente:
2. La conferenza dei presidenti deve inoltre essere convocata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione comunale e degli strumenti urbanistici, nonché negli altri casi previsti dal regolamento sul decentramento.
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