TITOLO III
|
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Art. 18 Organi e loro attribuzioni.
Sono organi del Comune il consiglio, il
sindaco, la giunta. Sono organi a rilevanza istituzionale il presidente del consiglio, la
conferenza dei capi gruppo e le commissioni consiliari permanenti. Le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Il consiglio comunale è organo di
indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il sindaco è responsabile
dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre
le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
La giunta collabora con il sindaco nella
gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti del consiglio.
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI,
COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
Art. 19 Composizione, elezione,
durata e scioglimento.
La composizione, lelezione, la
durata in carica e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 20 Consiglieri comunali.
I consiglieri comunali entrano in carica
all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio
adotta la relativa deliberazione.
Spetta ai consiglieri liniziativa su
ogni questione di competenza del consiglio. Nellesercizio dei diritti di iniziativa
e di controllo essi hanno facoltà di presentare, con le modalità di cui al regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale, proposte di deliberazione, di mozione o di
ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato
ispettivo, alle quali il sindaco e gli assessori delegati assicurano risposta entro i
termini fissati dal regolamento, e comunque non oltre trenta giorni.
Per lesercizio della funzione di
controllo politico-amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune,
delle aziende e delle circoscrizioni, ed ha diritto, secondo le modalità previste dal
regolamento del consiglio comunale.di ottenere, anche dalle società partecipate e dai
soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, informazioni e
notizie, nonché di prendere visione di documenti ed estrarre atti utili all'espletamento
del mandato,
I consiglieri hanno diritto-dovere di
intervenire alle sedute del consiglio e di parteciparvi attivamente durante l'intero
svolgimento dei lavori. Il consigliere è tenuto a dare comunicazione della propria
assenza con giustificazione da far pervenire allufficio di presidenza del consiglio,
di norma prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la giustificazione potrà
essere prodotta entro e non oltre i sette giorni successivi alla seduta medesima. La
mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero ad un
terzo delle sedute tenutesi nellarco dell'anno solare, dà luogo allavvio del
procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere dalla carica; il
procedimento, da espletarsi con le modalità e nei termini di cui al regolamento del
consiglio comunale, deve in ogni caso disciplinare il diritto del consigliere al
contraddittorio.
Il consigliere comunale ha diritto a
percepire, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni formalmente istituite e
convocate. Su richiesta dellinteressato, e sempre che ciò non comporti maggiori
oneri finanziari, il gettone di presenza è trasformato in indennità di funzione. La
corresponsione del gettone di presenza o della corrispondente indennità di funzione deve
essere commisurata, secondo le modalità di cui al regolamento, alla reale, effettiva
partecipazione del consigliere ai lavori del consiglio.
Ai consiglieri possono essere conferiti
dal sindaco incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al consiglio. Gli
incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri finanziari per il Comune.
I consiglieri comunali si costituiscono in
gruppi, nel rispetto dei principi stabiliti nello statuto e secondo le modalità di cui al
regolamento.
Ogni consigliere ha diritto di essere
nominato quale componente di almeno una commissione consiliare.
E consigliere anziano colui che ha
ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 73 del T.U.E.L., con
esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
Art. 21 Il consigliere straniero.
E istituita la figura del
consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti
nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a
partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio comunale.
Lelezione di cui al comma precedente
avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e viene
disciplinata da apposita norma regolamentare.
Art. 22 Competenze del consiglio.
1. Le funzioni del consiglio non possono
essere delegate ad altri organi del comune. Il consiglio comunale:
determina l'indirizzo
politico-amministrativo generale del Comune e ne controlla lattuazione, adotta gli
atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, delibera i programmi e le
loro variazioni;
stabilisce i rapporti
politico-amministrativi con gli altri organi di governo dell'ente;
determina le innovazioni in materia di
riordino territoriale e di decentramento;
definisce gli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, alla luce dei criteri stabiliti dal presente statuto, e provvede alla nomina
dei propri rappresentanti nei casi espressamente previsti dalla legge;
adotta, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.
esercita ogni altra funzione attribuitagli
dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il consiglio partecipa alla definizione
ed allattuazione delle linee programmatiche proposte dal sindaco. A tal fine, entro
trenta giorni dalla prima seduta, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente
del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato. L'ufficio di presidenza provvede alla
immediata trasmissione del documento a tutti i consiglieri comunali. Entro quarantacinque
giorni il consiglio esamina il programma di governo. Ciascun consigliere ha il pieno
diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche proponendo, mediante
presentazione di appositi emendamenti, integrazioni, adeguamenti e modifiche. Il programma
è sottoposto a votazione nella stessa seduta ovvero, se necessario in una seduta
successiva da tenersi entro e non oltre quindici giorni.
3. Il consiglio verifica annualmente la
attuazione del programma di governo entro il termine previsto per legge per l'accertamento
degli equilibri di bilancio. Ove ritenga che il programma di governo non sia in tutto o in
parte più adeguato, il consiglio può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza
assoluta dei propri componenti, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di
fondo da perseguire; entro trenta giorni dalla verifica, il programma emendato viene
nuovamente sottoposto alla attenzione del consiglio, che lo approva a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Art. 23 Funzionamento del
consiglio.
Il regolamento disciplina il funzionamento
del consiglio, stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione
di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nel rispetto dei
seguenti principi:
il consiglio comunale si riunisce ogni
qualvolta il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, ritenga di convocarlo; il
presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio, entro il termine di venti giorni,
ove ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri, il sindaco o un numero di consigli di
circoscrizione che rappresenti almeno ventimila abitanti, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste. Il consiglio si riunisce altresì in occasione della relazione
annuale della commissione di controllo e garanzia;
le adunanze del consiglio sono pubbliche,
salvo i casi previsti nel regolamento; il regolamento disciplina altresì le modalità di
svolgimento delle adunanze consiliari aperte, che sono convocate dal presidente, sentita
la conferenza dei capi gruppo, su temi di particolare rilevanza sociale e politica, anche
su iniziativa dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
gli avvisi di convocazione, unitamente
allelenco degli argomenti da trattare, devono pervenire al consigliere, nel
domicilio dichiarato, entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta
consiliare; il regolamento fissa un termine più ampio per la comunicazione degli avvisi
di convocazione delle sedute di bilancio. Nei casi di urgenza, la consegna
dellavviso dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la
riunione.
lavviso di convocazione può essere
comunicato con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e lavvenuta
ricezione;
le sedute sono valide con la presenza
della metà del numero dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco; in
seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, escluso il sindaco;
nessun argomento può essere posto in
discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza del consiglio, una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le
pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al
presidente almeno sette giorni prima della seduta, per iniziativa del funzionario
responsabile;
i tempi massimi per gli interventi
individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo
da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, delle
mozioni e degli ordini del giorno, devono essere fissati;
le deliberazioni sono valide se adottate a
maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza
qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento
stabilisca la votazione segreta;
ove il consiglio sia chiamato a nominare
più rappresentanti presso singoli enti, lespressione di uno o più nominativi è
riservato alle minoranze.
2. Il consiglio è dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa; il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse
attribuite al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi regolarmente
costituiti.
SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 24 - Presidente e Ufficio di presidenza
del consiglio.
1. Il consiglio comunale, dopo la
convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, elegge nel suo
seno il presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Nel rispetto dei
principi stabiliti dallo statuto, il regolamento determina altresì i poteri, le funzioni
e le modalità di revoca del presidente. In ogni caso il presidente:
rappresenta la massima istituzione
elettiva comunale, ne garantisce l'esercizio delle funzioni e ne tutela la dignità del
ruolo. Nelle manifestazioni ove sia prevista la rappresentanza ufficiale
dellassemblea comunale veste la fascia con i colori della città;
nell'esercizio delle sue funzioni, informa
la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità, a difesa delle prerogative
dellintero consesso e dei singoli consiglieri;
assicura unadeguata e preventiva
informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
allorgano consiliare;
garantisce la partecipazione del consiglio
e dei singoli consiglieri alle iniziative di rilievo per la vita cittadina;
ha poteri di convocazione del consiglio,
sentiti la conferenza dei capi gruppo e l'ufficio di presidenza;
organizza e dirige i lavori del consiglio,
nel rispetto delle norme regolamentari ed a garanzia delle regole democratiche del
dibattito;
nomina, su indicazione dei capi gruppo, le
commissioni consiliari permanenti, vigila sul loro funzionamento e ne coordina
lattività;
convoca e presiede la conferenza dei capi
gruppo.
2. Subito dopo la sua elezione il presidente
assume le sue funzioni, e dispone affinché si proceda alla elezione di due vice
presidenti, che costituiscono lufficio di presidenza; il regolamento disciplina le
modalità di elezione dei due vice presidenti, assicurando che, in ogni caso, uno di essi
sia eletto in rappresentanza della minoranza. Fra i due vice presidenti il presidente
nomina il suo vicario.
3. Lufficio di presidenza collabora
con il presidente nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e
direzione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal
vice presidente con funzioni vicarie, ed in caso di assenza o di impedimento di
questultimo dallaltro vice presidente; ove entrambi siano assenti ovvero
impediti, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
4. Il presidente e lufficio di
presidenza restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Essi possono
peraltro essere revocati, secondo le modalità di cui al regolamento, per il venir meno
della fiducia del consiglio determinatasi a seguito di violazione dei doveri
istituzionali.
5. Il presidente e lufficio di
presidenza si avvalgono di una adeguata struttura organizzativa, a garanzia ed a supporto
dellespletamento delle attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi
consiliari.
6. Al presidente è corrisposta una
indennità di carica nella misura prevista dalla legge.
Art. 25 - Gruppi consiliari.
I consiglieri comunali eletti in una
medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista
presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono
riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Al di
fuori di detta ipotesi, la costituzione di un gruppo necessita ladesione di almeno
tre consiglieri.
Ove nel corso del mandato amministrativo
uno o più consiglieri si separino dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano
ad altro gruppo come previsto dal regolamento, gli stessi confluiscono nel gruppo misto.
Entro trenta giorni dalla prima seduta
consiliare ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo, dandone comunicazione al
presidente del consiglio ed al segretario generale; qualora l'elezione non venga
comunicata entro i termini stabiliti, le funzioni di capo gruppo sono assunte dal
consigliere anziano del gruppo.
A ciascun gruppo consiliare sono
assicurati gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto.
Art. 26 - La conferenza dei capi gruppo.
La conferenza è organismo consultivo del
presidente del consiglio e dellufficio di presidenza, e concorre con essi a definire
la programmazione dei lavori ed a stabilire quantaltro risulti utile per il proficuo
andamento dellattività consiliare.
In quanto commissione consiliare
permanente, tratta specifiche materie individuate dal regolamento, il quale ne disciplina
altresì le ulteriori funzioni, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro
aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento.
Art. 27 - Commissioni consiliari
permanenti.
Il consiglio si articola in commissioni
permanenti, costituite con rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi
consiliari ed in modo tale da assicurare la presenza in ciascuna di esse di almeno un
componente per ogni gruppo. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo
statuto, disciplina il numero delle commissioni, i poteri, l'organizzazione, la
pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla loro costituzione ed al loro
funzionamento, ivi comprese le modalità che consentano una equilibrata composizione
numerica delle commissioni medesime.
Nellambito delle materie di
rispettiva competenza le commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei
provvedimenti consiliari, nonché funzioni di controllo dellattività
dellamministrazione comunale; spetta inoltre alle commissioni il diritto di
iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del
giorno.
Alle sedute delle commissioni partecipano
gli assessori relatori degli argomenti all'ordine del giorno.
Le commissioni possono chiedere
l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici del Comune, nonché di
amministratori e dirigenti di enti, istituzioni, società ed aziende erogatrici di
pubblici servizi, di cittadini o associazioni particolarmente competenti sulle questioni
trattate.
Art. 28 - Commissione di controllo e
garanzia.
Il consiglio comunale, entro trenta giorni
dalla prima seduta, costituisce una commissione consiliare di garanzia a carattere
permanente, con funzioni referenti, redigenti e di controllo.
La commissione, in cui è assicurata la
presenza di un rappresentante per ogni gruppo, è costituita in misura proporzionale alla
consistenza dei gruppi medesimi; le funzioni di segretario spettano al segretario
generale. E demandata al regolamento del consiglio la disciplina dei poteri della
commissione, della sua organizzazione e di ogni altro aspetto legato alla sua costituzione
ed al suo funzionamento.
Il presidente è nominato nella seduta
costitutiva della commissione, a seguito di votazione riservata alle minoranze.
La commissione:
esprime parere sugli atti di competenza
consiliare aventi rilevanza programmatica e pianificatoria, anche al fine di verificarne
compatibilità e coerenza con il programma politico-amministrativo approvato dal
consiglio;
effettua, con cadenza almeno semestrale,
verifiche sull'attività dell'esecutivo, valutandone il rispetto di indirizzi ed obiettivi
deliberati dal consiglio;
si esprime, con propria relazione, in
occasione della verifica annuale dellattuazione del programma amministrativo
prevista dallart. 22, comma 3;
ha il potere di acquisire informazioni da
amministratori e funzionari che sono tenuti a fornire ogni riferimento o atto richiesto,
salvo specifiche disposizioni di legge;
verifica la corretta applicazione delle
norme legislative, statutarie e regolamentari nelle ipotesi di conferimento di specifici
incarichi.
Per lesercizio delle proprie
funzioni la commissione si avvale della collaborazione di apposita struttura operativa.
Art. 29 - Commissioni speciali
dindagine.
Il consiglio, con deliberazione da
adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, compreso il sindaco, può
istituire commissioni speciali di indagine con funzioni conoscitive, ispettive e di
coordinamento; dette commissioni hanno carattere non permanente, operano nei limiti del
mandato loro conferito e cessano le loro funzioni allo scadere del termine fissato nella
delibera istitutiva.
Il regolamento del consiglio determina i
criteri sulla composizione, sul funzionamento, sulla elezione del presidente e sui limiti
del mandato delle commissioni speciali.
CAPO II LA GIUNTA COMUNALE
Art. 30 - Composizione, nomina, cessazione
dalla carica.
La giunta comunale è composta dal
sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo previsto
dalla legge, dei quali uno investito della carica di vice sindaco.
Il sindaco nomina i componenti della
giunta comunale, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta, subito dopo
l'elezione del presidente e dei vice presidenti, specificando nell'atto di nomina le
deleghe da conferire. Nel determinare la composizione della giunta, il sindaco effettua le
proprie scelte anche nel rispetto dei principi che assicurano diritto di pari opportunità
alle donne.
Possono essere nominati assessori coloro
che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale; ogni ulteriore motivo di incompatibilità è disciplinato dalla legge.
La cessazione dalla carica della giunta e
dei singoli assessori, la loro revoca ed i motivi di sospensione e di decadenza sono
disciplinati dalla legge. In ogni caso la giunta resta in carica fino all'insediamento
della nuova amministrazione, limitandosi, dopo lindizione dei comizi elettorali,
alla cura degli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti o
improrogabili.
Le dimissioni dei singoli assessori sono
presentate in forma scritta al sindaco e producono effetto immediato.
Art. 31 Competenze della giunta.
La giunta collabora con il sindaco
nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio, orientando a tal
fine l'azione degli apparati amministrativi; riferisce annualmente al consiglio sul
proprio operato e svolge nei suoi confronti attività di impulso e di proposta.
La giunta adotta gli atti aventi rilevanza
esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla
competenza del consiglio, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario
generale, del direttore generale o dei dirigenti.
Ferme restando tutte le altre competenze
dirigenziali in materia di contratti, la giunta provvede all'affidamento degli incarichi
professionali da conferirsi intuitu personae, e delibera la costituzione in
giudizio del Comune nelle liti attive e passive.
Ove ricorra un'urgenza tale da non
consentire la tempestiva convocazione del consiglio, la giunta può deliberare variazioni
di bilancio da sottoporre, entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza, a
ratifica del consiglio.
La giunta, inoltre, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal presente statuto, adotta il regolamento sullordinamento degli
uffici e dei servizi.
Il sindaco affida ai singoli assessori il
compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di promuovere
lattività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali,
vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
Gli assessori possono partecipare ai
lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza
determinare la validità delle sedute; essi sono tenuti a partecipare quando il consiglio
e le commissioni trattino argomenti attinenti alle deleghe ad essi conferite, e comunque
quando sia richiesto dal presidente del consiglio, dal sindaco e negli altri casi
specificati dal regolamento.
Agli assessori è attribuito il potere di
formulare proposte al consiglio comunale mediante iniziativa dellorgano esecutivo
espressa in forma collegiale dalla Giunta. In forma singola gli assessori, in quanto non
componenti lorgano consiliare, possono presentare proposte al consiglio solo se
sottoscritte anche dal sindaco ovvero, in sua assenza, da chi ne esercita le funzioni
vicarie.
Art. 32 Adunanze e deliberazioni.
La giunta si riunisce su avviso del
sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è
convocata e presieduta dall'assessore nominato vice sindaco, ed in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo, dall'assessore che precede nel decreto di nomina.
Le sedute della giunta non sono pubbliche;
la giunta può peraltro ammettere alle proprie riunioni persone non appartenenti al
collegio.
Alle sedute della giunta partecipa di
diritto il segretario generale, con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di
assistenza; in caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal vice segretario generale.
La giunta esercita collegialmente le
proprie funzioni; le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei propri
componenti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.
La giunta adotta un regolamento per la
disciplina del proprio funzionamento.
CAPO III IL SINDACO
Art. 33 Elezione, durata in
carica, motivi di cessazione.
La elezione del sindaco, le cause di
sospensione e di cessazione dalla carica, nonché le modalità per la presentazione e per
la votazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge.
Art. 34 Funzioni quale organo del
Comune.
1. Il sindaco rappresenta il Comune, è
lorgano responsabile della sua amministrazione e ne mantiene lunità
dellindirizzo politico ed amministrativo.
2. Il sindaco:
nomina i componenti della giunta, può
revocarli, e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
convoca e presiede la giunta comunale, e
stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno delle sedute;
promuove e coordina l'azione dei singoli
assessori, in attuazione delle determinazioni assunte dal consiglio e dalla giunta,
nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale
dellente;
può nominare il direttore generale,
secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di quanto
stabilito dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
sovrintende in via generale al
funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al
segretario ed al direttore generale;
attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
indice le consultazioni referendarie
comunali;
ha la rappresentanza attiva e passiva in
giudizio dell'ente in ogni stato e grado di giurisdizione; quando egli lo ritenga, può
attribuire lesercizio della rappresentanza ad assessori o a dirigenti, rilasciando
loro specifica delega;
può adottare ordinanze contingibili ed
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale;
adotta i provvedimenti necessari,
nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici; coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali e, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, quelli degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al
fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
verifica l'attuazione dei programmi di
enti, aziende ed organismi promossi dal Comune, nonché la conformità della loro
attività rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al consiglio
comunale;
provvede, sulla base degli indirizzi
definiti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro il termine stabilito dalla legge.
3. Egli svolge altresì ogni altra funzione
demandatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 35 Nomine dei rappresentanti del
Comune.
Ai sensi della vigente normativa, le
nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società spettano
al sindaco, che vi provvede con losservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio
comunale. Il sindaco, nellesercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto
delle disposizioni di legge intese a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
amministrazioni.
Lesercizio del diritto di nomina è
sempre subordinato al rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure,
di competenza e di esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli
interessi della città.
La delibera quadro del consiglio comunale
contenente gli indirizzi per le nomine e per le revoche deve prevedere strumenti e
procedure idonei allosservanza dei criteri di cui sopra. In ogni caso, i nominati in
enti il cui conto consuntivo non sia soggetto ad approvazione da parte del consiglio
inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sul loro operato e sul
funzionamento dellente in cui rappresentano il Comune; la relazione, presentata al
sindaco, viene discussa in consiglio comunale nei termini e con le modalità dal consiglio
stesso stabilite.
Art. 36 Funzioni quale ufficiale di
Governo.
Il sindaco, nei casi stabiliti dalla
legge, sovrintende, emana direttive ed esercita funzioni di vigilanza relativamente ai
servizi di competenza statale; egli adotta altresì, ove previsto, provvedimenti
contingibili ed urgenti.
Egli può delegare funzioni demandategli
nella sua qualità di ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente
statuto.
Art. 37 Il vice sindaco.
Il sindaco nomina tra i componenti della
giunta comunale un vice sindaco con funzioni vicarie.
Il vice sindaco sostituisce il sindaco in
caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché negli ulteriori casi previsti dalla
legge.
|