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Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO III


 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 18– Organi e loro attribuzioni.

  1. Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco, la giunta. Sono organi a rilevanza istituzionale il presidente del consiglio, la conferenza dei capi gruppo e le commissioni consiliari permanenti. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

  2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

  3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

  4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

 

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 19 – Composizione, elezione, durata e scioglimento.

  1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

 

Art. 20 – Consiglieri comunali.

  1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

  2. Spetta ai consiglieri l’iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio. Nell’esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo essi hanno facoltà di presentare, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali il sindaco e gli assessori delegati assicurano risposta entro i termini fissati dal regolamento, e comunque non oltre trenta giorni.

  3. Per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende e delle circoscrizioni, ed ha diritto, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.di ottenere, anche dalle società partecipate e dai soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, informazioni e notizie, nonché di prendere visione di documenti ed estrarre atti utili all'espletamento del mandato,

  4. I consiglieri hanno diritto-dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di parteciparvi attivamente durante l'intero svolgimento dei lavori. Il consigliere è tenuto a dare comunicazione della propria assenza con giustificazione da far pervenire all’ufficio di presidenza del consiglio, di norma prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la giustificazione potrà essere prodotta entro e non oltre i sette giorni successivi alla seduta medesima. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero ad un terzo delle sedute tenutesi nell’arco dell'anno solare, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere dalla carica; il procedimento, da espletarsi con le modalità e nei termini di cui al regolamento del consiglio comunale, deve in ogni caso disciplinare il diritto del consigliere al contraddittorio.

  5. Il consigliere comunale ha diritto a percepire, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni formalmente istituite e convocate. Su richiesta dell’interessato, e sempre che ciò non comporti maggiori oneri finanziari, il gettone di presenza è trasformato in indennità di funzione. La corresponsione del gettone di presenza o della corrispondente indennità di funzione deve essere commisurata, secondo le modalità di cui al regolamento, alla reale, effettiva partecipazione del consigliere ai lavori del consiglio.

  6. Ai consiglieri possono essere conferiti dal sindaco incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al consiglio. Gli incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri finanziari per il Comune.

  7. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, nel rispetto dei principi stabiliti nello statuto e secondo le modalità di cui al regolamento.

  8. Ogni consigliere ha diritto di essere nominato quale componente di almeno una commissione consiliare.

  9. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del T.U.E.L., con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.

 

Art. 21 – Il consigliere straniero.

  1. E’ istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio comunale.

  2. L’elezione di cui al comma precedente avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e viene disciplinata da apposita norma regolamentare.

 

Art. 22 – Competenze del consiglio.

1. Le funzioni del consiglio non possono essere delegate ad altri organi del comune. Il consiglio comunale:

  1. determina l'indirizzo politico-amministrativo generale del Comune e ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, delibera i programmi e le loro variazioni;

  2. stabilisce i rapporti politico-amministrativi con gli altri organi di governo dell'ente;

  3. determina le innovazioni in materia di riordino territoriale e di decentramento;

  4. definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, alla luce dei criteri stabiliti dal presente statuto, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi espressamente previsti dalla legge;

  5. adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.

  6. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il consiglio partecipa alla definizione ed all’attuazione delle linee programmatiche proposte dal sindaco. A tal fine, entro trenta giorni dalla prima seduta, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'ufficio di presidenza provvede alla immediata trasmissione del documento a tutti i consiglieri comunali. Entro quarantacinque giorni il consiglio esamina il programma di governo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche proponendo, mediante presentazione di appositi emendamenti, integrazioni, adeguamenti e modifiche. Il programma è sottoposto a votazione nella stessa seduta ovvero, se necessario in una seduta successiva da tenersi entro e non oltre quindici giorni.

3. Il consiglio verifica annualmente la attuazione del programma di governo entro il termine previsto per legge per l'accertamento degli equilibri di bilancio. Ove ritenga che il programma di governo non sia in tutto o in parte più adeguato, il consiglio può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire; entro trenta giorni dalla verifica, il programma emendato viene nuovamente sottoposto alla attenzione del consiglio, che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 23– Funzionamento del consiglio.

  1. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio, stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. il consiglio comunale si riunisce ogni qualvolta il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, ritenga di convocarlo; il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri, il sindaco o un numero di consigli di circoscrizione che rappresenti almeno ventimila abitanti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il consiglio si riunisce altresì in occasione della relazione annuale della commissione di controllo e garanzia;

  2. le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento; il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari aperte, che sono convocate dal presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, su temi di particolare rilevanza sociale e politica, anche su iniziativa dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

  3. gli avvisi di convocazione, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire al consigliere, nel domicilio dichiarato, entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta consiliare; il regolamento fissa un termine più ampio per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle sedute di bilancio. Nei casi di urgenza, la consegna dell’avviso dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la riunione.

  4. l’avviso di convocazione può essere comunicato con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e l’avvenuta ricezione;

  5. le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;

  6. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza del consiglio, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al presidente almeno sette giorni prima della seduta, per iniziativa del funzionario responsabile;

  7. i tempi massimi per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, devono essere fissati;

  8. le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta;

  9. ove il consiglio sia chiamato a nominare più rappresentanti presso singoli enti, l’espressione di uno o più nominativi è riservato alle minoranze.

2. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi regolarmente costituiti.

 

SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 24 - Presidente e Ufficio di presidenza del consiglio.

1. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, elegge nel suo seno il presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, il regolamento determina altresì i poteri, le funzioni e le modalità di revoca del presidente. In ogni caso il presidente:

  1. rappresenta la massima istituzione elettiva comunale, ne garantisce l'esercizio delle funzioni e ne tutela la dignità del ruolo. Nelle manifestazioni ove sia prevista la rappresentanza ufficiale dell’assemblea comunale veste la fascia con i colori della città;

  2. nell'esercizio delle sue funzioni, informa la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità, a difesa delle prerogative dell’intero consesso e dei singoli consiglieri;

  3. assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all’organo consiliare;

  4. garantisce la partecipazione del consiglio e dei singoli consiglieri alle iniziative di rilievo per la vita cittadina;

  5. ha poteri di convocazione del consiglio, sentiti la conferenza dei capi gruppo e l'ufficio di presidenza;

  6. organizza e dirige i lavori del consiglio, nel rispetto delle norme regolamentari ed a garanzia delle regole democratiche del dibattito;

  7. nomina, su indicazione dei capi gruppo, le commissioni consiliari permanenti, vigila sul loro funzionamento e ne coordina l’attività;

  8. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.

2. Subito dopo la sua elezione il presidente assume le sue funzioni, e dispone affinché si proceda alla elezione di due vice presidenti, che costituiscono l’ufficio di presidenza; il regolamento disciplina le modalità di elezione dei due vice presidenti, assicurando che, in ogni caso, uno di essi sia eletto in rappresentanza della minoranza. Fra i due vice presidenti il presidente nomina il suo vicario.

3. L’ufficio di presidenza collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente con funzioni vicarie, ed in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo dall’altro vice presidente; ove entrambi siano assenti ovvero impediti, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

4. Il presidente e l’ufficio di presidenza restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Essi possono peraltro essere revocati, secondo le modalità di cui al regolamento, per il venir meno della fiducia del consiglio determinatasi a seguito di violazione dei doveri istituzionali.

5. Il presidente e l’ufficio di presidenza si avvalgono di una adeguata struttura organizzativa, a garanzia ed a supporto dell’espletamento delle attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

6. Al presidente è corrisposta una indennità di carica nella misura prevista dalla legge.

 

Art. 25 - Gruppi consiliari.

  1. I consiglieri comunali eletti in una medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Al di fuori di detta ipotesi, la costituzione di un gruppo necessita l’adesione di almeno tre consiglieri.

  2. Ove nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri si separino dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad altro gruppo come previsto dal regolamento, gli stessi confluiscono nel gruppo misto.

  3. Entro trenta giorni dalla prima seduta consiliare ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo, dandone comunicazione al presidente del consiglio ed al segretario generale; qualora l'elezione non venga comunicata entro i termini stabiliti, le funzioni di capo gruppo sono assunte dal consigliere anziano del gruppo.

  4. A ciascun gruppo consiliare sono assicurati gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto.

 

Art. 26 - La conferenza dei capi gruppo.

  1. La conferenza è organismo consultivo del presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza, e concorre con essi a definire la programmazione dei lavori ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività consiliare.

  2. In quanto commissione consiliare permanente, tratta specifiche materie individuate dal regolamento, il quale ne disciplina altresì le ulteriori funzioni, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento.

 

Art. 27 - Commissioni consiliari permanenti.

  1. Il consiglio si articola in commissioni permanenti, costituite con rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari ed in modo tale da assicurare la presenza in ciascuna di esse di almeno un componente per ogni gruppo. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina il numero delle commissioni, i poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori ed ogni altro aspetto legato alla loro costituzione ed al loro funzionamento, ivi comprese le modalità che consentano una equilibrata composizione numerica delle commissioni medesime.

  2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari, nonché funzioni di controllo dell’attività dell’amministrazione comunale; spetta inoltre alle commissioni il diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.

  3. Alle sedute delle commissioni partecipano gli assessori relatori degli argomenti all'ordine del giorno.

  4. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici del Comune, nonché di amministratori e dirigenti di enti, istituzioni, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, di cittadini o associazioni particolarmente competenti sulle questioni trattate.

 

Art. 28 - Commissione di controllo e garanzia.

  1. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla prima seduta, costituisce una commissione consiliare di garanzia a carattere permanente, con funzioni referenti, redigenti e di controllo.

  2. La commissione, in cui è assicurata la presenza di un rappresentante per ogni gruppo, è costituita in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi medesimi; le funzioni di segretario spettano al segretario generale. E’ demandata al regolamento del consiglio la disciplina dei poteri della commissione, della sua organizzazione e di ogni altro aspetto legato alla sua costituzione ed al suo funzionamento.

  3. Il presidente è nominato nella seduta costitutiva della commissione, a seguito di votazione riservata alle minoranze.

  4. La commissione:

    1. esprime parere sugli atti di competenza consiliare aventi rilevanza programmatica e pianificatoria, anche al fine di verificarne compatibilità e coerenza con il programma politico-amministrativo approvato dal consiglio;

    2. effettua, con cadenza almeno semestrale, verifiche sull'attività dell'esecutivo, valutandone il rispetto di indirizzi ed obiettivi deliberati dal consiglio;

    3. si esprime, con propria relazione, in occasione della verifica annuale dell’attuazione del programma amministrativo prevista dall’art. 22, comma 3;

    4. ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono tenuti a fornire ogni riferimento o atto richiesto, salvo specifiche disposizioni di legge;

    5. verifica la corretta applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari nelle ipotesi di conferimento di specifici incarichi.

  5. Per l’esercizio delle proprie funzioni la commissione si avvale della collaborazione di apposita struttura operativa.

 

Art. 29 - Commissioni speciali d’indagine.

  1. Il consiglio, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, compreso il sindaco, può istituire commissioni speciali di indagine con funzioni conoscitive, ispettive e di coordinamento; dette commissioni hanno carattere non permanente, operano nei limiti del mandato loro conferito e cessano le loro funzioni allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

  2. Il regolamento del consiglio determina i criteri sulla composizione, sul funzionamento, sulla elezione del presidente e sui limiti del mandato delle commissioni speciali.

 

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 - Composizione, nomina, cessazione dalla carica.

  1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo previsto dalla legge, dei quali uno investito della carica di vice sindaco.

  2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta, subito dopo l'elezione del presidente e dei vice presidenti, specificando nell'atto di nomina le deleghe da conferire. Nel determinare la composizione della giunta, il sindaco effettua le proprie scelte anche nel rispetto dei principi che assicurano diritto di pari opportunità alle donne.

  3. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; ogni ulteriore motivo di incompatibilità è disciplinato dalla legge.

  4. La cessazione dalla carica della giunta e dei singoli assessori, la loro revoca ed i motivi di sospensione e di decadenza sono disciplinati dalla legge. In ogni caso la giunta resta in carica fino all'insediamento della nuova amministrazione, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, alla cura degli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti o improrogabili.

  5. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate in forma scritta al sindaco e producono effetto immediato.

 

Art. 31 – Competenze della giunta.

  1. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; riferisce annualmente al consiglio sul proprio operato e svolge nei suoi confronti attività di impulso e di proposta.

  2. La giunta adotta gli atti aventi rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale, del direttore generale o dei dirigenti.

  3. Ferme restando tutte le altre competenze dirigenziali in materia di contratti, la giunta provvede all'affidamento degli incarichi professionali da conferirsi intuitu personae, e delibera la costituzione in giudizio del Comune nelle liti attive e passive.

  4. Ove ricorra un'urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio, la giunta può deliberare variazioni di bilancio da sottoporre, entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza, a ratifica del consiglio.

  5. La giunta, inoltre, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente statuto, adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

  6. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di promuovere l’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

  7. Gli assessori possono partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza determinare la validità delle sedute; essi sono tenuti a partecipare quando il consiglio e le commissioni trattino argomenti attinenti alle deleghe ad essi conferite, e comunque quando sia richiesto dal presidente del consiglio, dal sindaco e negli altri casi specificati dal regolamento.

  8. Agli assessori è attribuito il potere di formulare proposte al consiglio comunale mediante iniziativa dell’organo esecutivo espressa in forma collegiale dalla Giunta. In forma singola gli assessori, in quanto non componenti l’organo consiliare, possono presentare proposte al consiglio solo se sottoscritte anche dal sindaco ovvero, in sua assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

 

Art. 32 – Adunanze e deliberazioni.

  1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dall'assessore nominato vice sindaco, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'assessore che precede nel decreto di nomina.

  2. Le sedute della giunta non sono pubbliche; la giunta può peraltro ammettere alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio.

  3. Alle sedute della giunta partecipa di diritto il segretario generale, con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza; in caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal vice segretario generale.

  4. La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei propri componenti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.

  5. La giunta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

 

CAPO III – IL SINDACO

Art. 33 – Elezione, durata in carica, motivi di cessazione.

  1. La elezione del sindaco, le cause di sospensione e di cessazione dalla carica, nonché le modalità per la presentazione e per la votazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge.

 

Art. 34 – Funzioni quale organo del Comune.

1. Il sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e ne mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo.

2. Il sindaco:

  1. nomina i componenti della giunta, può revocarli, e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

  2. convoca e presiede la giunta comunale, e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute;

  3. promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, in attuazione delle determinazioni assunte dal consiglio e dalla giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente;

  4. può nominare il direttore generale, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

  5. sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al segretario ed al direttore generale;

  6. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;

  7. indice le consultazioni referendarie comunali;

  8. ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'ente in ogni stato e grado di giurisdizione; quando egli lo ritenga, può attribuire l’esercizio della rappresentanza ad assessori o a dirigenti, rilasciando loro specifica delega;

  9. può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

  10. adotta i provvedimenti necessari, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, quelli degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;

  11. verifica l'attuazione dei programmi di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune, nonché la conformità della loro attività rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al consiglio comunale;

  12. provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro il termine stabilito dalla legge.

3. Egli svolge altresì ogni altra funzione demandatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

 

Art. 35 – Nomine dei rappresentanti del Comune.

  1. Ai sensi della vigente normativa, le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società spettano al sindaco, che vi provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge intese a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni.

  2. L’esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza e di esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.

  3. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per le revoche deve prevedere strumenti e procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui sopra. In ogni caso, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia soggetto ad approvazione da parte del consiglio inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’ente in cui rappresentano il Comune; la relazione, presentata al sindaco, viene discussa in consiglio comunale nei termini e con le modalità dal consiglio stesso stabilite.

 

Art. 36 – Funzioni quale ufficiale di Governo.

  1. Il sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive ed esercita funzioni di vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale; egli adotta altresì, ove previsto, provvedimenti contingibili ed urgenti.

  2. Egli può delegare funzioni demandategli nella sua qualità di ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.

 

Art. 37 – Il vice sindaco.

  1. Il sindaco nomina tra i componenti della giunta comunale un vice sindaco con funzioni vicarie.

  2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge.