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Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO II


 

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6 -Titolari dei diritti.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento:

  1. ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell’Aquila;

  2. ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

  3. ai cittadini ed agli stranieri non residenti che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro o di studio.

 

Art.7 - Istanze e petizioni.

1. I soggetti di cui al precedente articolo, in forma singola o associata, gli enti, le associazioni, gli ordini ed i collegi professionali, al fine di consentire una migliore tutela degli interessi collettivi, hanno facoltà di presentare all’ufficio per le relazioni con il pubblico istanze o petizioni volte ad ottenere informazioni ovvero a promuovere o sollecitare interventi specifici attinenti interessi di competenza comunale. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Comune fornisce risposta all’istanza.

 

Art. 8 - Diritti di iniziativa.

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti, nel numero minimo fissato dal regolamento, le associazioni, gli organismi di partecipazione, gli ordini ed i collegi professionali hanno facoltà di presentare al sindaco proposte finalizzate all’adozione di atti da parte del Comune.

2. Le modalità per la presentazione delle proposte, i requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri, anche di controllo, dei proponenti, sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.

3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti sono tenuti a prendere in considerazione la proposta.

4. Non possono essere presentate proposte sulle stesse materie per le quali non è ammissibile il referendum.

 

Art. 9 – Organismi di partecipazione.

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.

2. Gli organismi di cui al precedente comma, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

 

Art. 10 - Consultazioni.

  1. Gli organi di governo del Comune, su loro iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo, promuovono consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative in relazione a programmi, iniziative o proposte che per le medesime rivestono diretto e rilevante interesse.

  2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l’orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante indizione di incontri ed assemblee, distribuzione di questionari, organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, svolgimento di sondaggi di opinione.

  3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine conoscitiva è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l’adeguata pubblicità dei risultati finali. L’esito dell’avvenuta consultazione è riportato nel testo dell’atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

  4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate nei precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale.

 

Art. 11 - Referendum.

1. Il consiglio comunale adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale per iniziativa dei due terzi dei propri componenti ovvero quando ne facciano richiesta:

  1. un quarto dei consigli di circoscrizione che rappresentino almeno ventimila abitanti;

  2. i soggetti di cui all’art. 6, lettera a, del presente statuto, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.

La deliberazione è adottata previa verifica dell’ammissibilità del quesito referendario da parte del comitato dei garanti di cui al comma 7, e previa raccolta delle firme necessarie.

2. Il sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

3. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto. L’esito del referendum è determinato dalla volontà risultante dal maggior numero dei voti validamente espressi.

4. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un’unica consultazione referendaria, anche su più quesiti. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco, e può riguardare materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le materie precluse dalla vigente normativa, ed in particolare le questioni attinenti a:

  1. elezioni, nomine, revoche e decadenze;

  2. personale comunale o di enti, aziende o istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

  3. tributi, tariffe, bilanci, mutui e prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;

  4. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

  5. statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

5. Dopo l'indizione del referendum il competente organo comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.

6. La proclamazione del risultato avviene a cura del comitato dei garanti, ed è formalizzata nella prima seduta utile del consiglio comunale. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il competente organo è tenuto ad adottare atti coerenti con la volontà degli elettori.

7. Il regolamento sulla partecipazione definisce la composizione, la nomina ed i poteri del comitato dei garanti, le procedure di ammissibilità del referendum, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni ed ogni altro aspetto legato alla loro validità ed alla proclamazione del risultato.

 

 CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 12 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persone, dei gruppi o delle imprese.

  2. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento sulla partecipazione, garantisce ai cittadini, singoli o associati, l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui l’ente è in possesso.

  3. Il regolamento:

  1. disciplina il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;

  2. disciplina i casi in cui l’accesso è escluso o differito, nel rispetto del principio normativo secondo il quale, nel corso del procedimento, sono accessibili ai destinatari ed agli interessati gli atti propedeutici alla determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad esternarli;

  3. prevede le misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso, disciplinando i termini e le modalità di riscontro;

  4. disciplina altresì il diritto di accesso agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.

 

Art. 13 – Partecipazione al procedimento amministrativo.

  1. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali i provvedimenti sono destinati a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. I soggetti interessati hanno diritto, con le modalità di cui al regolamento sulla partecipazione, di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia.

  2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati :

  1. ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, nonché a presentare memorie scritte e documenti attinenti;

  2. ad assistere, personalmente ovvero attraverso persona delegata, alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

Ove sussistano oggettive ragioni di somma urgenza, formalmente motivate, l’amministrazione può non dare corso a quanto disposto alle precedenti lettere a e b.

 

Art. 14 – Ufficio per le relazioni con il pubblico.

1. Il Comune istituisce un ufficio autonomo per l’informazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:

  1. fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;

  2. porsi come tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

  3. ricevere istanze, petizioni e proposte e dar loro seguito.

2. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.

 

CAPO III – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 15 – Istituzione, funzioni e mezzi.

  1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. Egli ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune e delle circoscrizioni, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, i quali si intendono tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente capo, allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali ed il rispetto dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri.

  2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e senza alcun vincolo gerarchico o funzionale. Egli è tenuto al segreto d’ufficio.

  3. Spetta al difensore civico:

  1. garantire la propria azione istituzionale a vantaggio di chiunque si rivolga al suo ufficio; a tale scopo, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana;

  2. segnalare alle autorità competenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione;

  3. provvedere affinché la violazione rilevata, per quanto possibile, sia eliminata, e fornire consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge;

4. Compete inoltre al difensore civico, nei limiti di cui alla vigente normativa ed allo specifico regolamento, l’esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi comunali.

5. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente alle risorse ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

6. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

 

Art. 16– Elezione e durata in carica.

  1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, entro 120 giorni dall’insediamento dell’Amministrazione, con votazione a scrutinio segreto, e con le modalità di cui al regolamento, nell'ambito di un elenco di candidati predisposto a seguito di avviso pubblico da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento dell’Amministrazione. Hanno facoltà di proporre la propria candidatura, allegando dettagliato curriculum, i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto i quaranta anni di età e che per preparazione, esperienza, probità e competenza giuridico-amministrativa, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

  2. Non può essere eletto difensore civico:

  1. chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

  2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto tali cariche;

  3. i membri dei consorzi tra comuni, delle comunità montane e del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti degli organi direttivi dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;

  4. i dipendenti del Comune, i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali per opere, somministrazioni o servizi con l'amministrazione comunale o che da essa ricevano sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;

  5. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al quarto grado di amministratori o dirigenti del Comune, del segretario e del direttore generale;

  6. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla amministrazione comunale;

  7. colui che ha lite pendente con il Comune.

3. Il difensore civico dura in carica per l'intero mandato del consiglio comunale, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore, e non è immediatamente rieleggibile.

4. Egli cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, a maggioranza dei propri componenti, per sopravvenienza di una delle condizioni che osterebbero alla nomina. Il consiglio comunale, con deliberazione motivata approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti, può revocare il difensore civico per gravi violazioni di legge o per accertata e documentata inefficienza.

 

Art. 17 – Prerogative e rapporti con il consiglio comunale.

  1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su segnalazione di cittadini singoli o associati; in tal caso, egli riferisce entro trenta giorni, verbalmente o in forma scritta, l’esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l’intervento.

  2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il difensore civico:

  1. può convocare il responsabile del servizio interessato, e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto alcun diniego ed alcun segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato;

  2. qualora ravvisi atti, omissioni o comportamenti adottati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, ovvero al dirigente del settore, una comunicazione scritta, con l'indicazione della violazione rilevata e con l’invito a provvedere entro i termini fissati dal regolamento, informandone il sindaco.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, contenente anche indicazioni e suggerimenti utili all’amministrazione comunale. La relazione, esaminata e discussa dal consiglio, è allegata agli atti consiliari e resa pubblica. In caso di questioni di particolare importanza ed urgenza, il difensore civico può immediatamente presentare una relazione al consiglio.

4. E’ facoltà del difensore civico, nella sua qualità di garante dell’imparzialità e del buon andamento, presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

5. Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo, ai sensi del codice di procedura penale, di farne rapporto all’autorità giudiziaria, sospendendo ogni intervento al riguardo.

6. Il regolamento stabilisce le ulteriori prerogative e le modalità di esercizio delle stesse, e dispone per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente titolo.