TITOLO II
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ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE
CIVICO
CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 6 -Titolari dei diritti.
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano, salvo diverso esplicito riferimento:
ai cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune dellAquila;
ai cittadini residenti, non ancora
elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
ai cittadini ed agli stranieri non
residenti che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro o di studio.
Art.7 - Istanze e petizioni.
1. I soggetti di cui al precedente articolo,
in forma singola o associata, gli enti, le associazioni, gli ordini ed i collegi
professionali, al fine di consentire una migliore tutela degli interessi collettivi, hanno
facoltà di presentare allufficio per le relazioni con il pubblico istanze o
petizioni volte ad ottenere informazioni ovvero a promuovere o sollecitare interventi
specifici attinenti interessi di competenza comunale. Entro trenta giorni dal ricevimento,
il Comune fornisce risposta allistanza.
Art. 8 - Diritti di iniziativa.
1. I soggetti di cui agli articoli
precedenti, nel numero minimo fissato dal regolamento, le associazioni, gli organismi di
partecipazione, gli ordini ed i collegi professionali hanno facoltà di presentare al
sindaco proposte finalizzate alladozione di atti da parte del Comune.
2. Le modalità per la presentazione delle
proposte, i requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i
poteri, anche di controllo, dei proponenti, sono disciplinati dal regolamento sulla
partecipazione.
3. Entro sessanta giorni gli organi comunali
competenti sono tenuti a prendere in considerazione la proposta.
4. Non possono essere presentate proposte
sulle stesse materie per le quali non è ammissibile il referendum.
Art. 9 Organismi di
partecipazione.
1. Il Comune promuove, quali organi di
partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione
sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.
2. Gli organismi di cui al precedente comma,
nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli
cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di
collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di
governo locale.
Art. 10 - Consultazioni.
Gli organi di governo del Comune, su loro
iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo, promuovono
consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive
formazioni associative in relazione a programmi, iniziative o proposte che per le medesime
rivestono diretto e rilevante interesse.
La consultazione ha lo scopo di conoscere
lorientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante indizione
di incontri ed assemblee, distribuzione di questionari, organizzazione di inchieste
sociologiche o demoscopiche, svolgimento di sondaggi di opinione.
Il ricorso ai diversi metodi di indagine
conoscitiva è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della
consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, ladeguata pubblicità dei
risultati finali. Lesito dellavvenuta consultazione è riportato nel testo
dellatto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.
I consigli di circoscrizione hanno
facoltà di promuovere, con le modalità indicate nei precedenti commi, la consultazione
dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza
circoscrizionale.
Art. 11 - Referendum.
1. Il consiglio comunale adotta la decisione
di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale per iniziativa dei
due terzi dei propri componenti ovvero quando ne facciano richiesta:
un quarto dei consigli di circoscrizione
che rappresentino almeno ventimila abitanti;
i soggetti di cui allart. 6, lettera
a, del presente statuto, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.
La deliberazione è adottata previa verifica
dellammissibilità del quesito referendario da parte del comitato dei garanti di cui
al comma 7, e previa raccolta delle firme necessarie.
2. Il sindaco indice il referendum
entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.
3. Hanno diritto di voto i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune. La consultazione referendaria è valida se
partecipa alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto. Lesito del referendum
è determinato dalla volontà risultante dal maggior numero dei voti validamente espressi.
4. In ciascun anno solare è possibile
proporre e indire ununica consultazione referendaria, anche su più quesiti. Il
quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco, e può
riguardare materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum
le materie precluse dalla vigente normativa, ed in particolare le questioni attinenti a:
elezioni, nomine, revoche e decadenze;
personale comunale o di enti, aziende o
istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
tributi, tariffe, bilanci, mutui e
prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;
piano regolatore generale e strumenti
urbanistici attuativi;
statuto e regolamenti che disciplinano il
funzionamento degli organi comunali.
5. Dopo l'indizione del referendum il
competente organo comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto
della consultazione.
6. La proclamazione del risultato avviene a
cura del comitato dei garanti, ed è formalizzata nella prima seduta utile del consiglio
comunale. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il competente
organo è tenuto ad adottare atti coerenti con la volontà degli elettori.
7. Il regolamento sulla partecipazione
definisce la composizione, la nomina ed i poteri del comitato dei garanti, le procedure di
ammissibilità del referendum, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni ed ogni altro aspetto legato alla loro validità ed alla proclamazione
del risultato.
CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE E
DI ACCESSO
Art. 12 - Diritto di accesso e di
informazione dei cittadini.
Tutti gli atti dellamministrazione
comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza della persone, dei gruppi o delle imprese.
Il Comune, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge e dal presente statuto, e secondo le modalità fissate dal
regolamento sulla partecipazione, garantisce ai cittadini, singoli o associati, l'accesso
ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui lente è in possesso.
Il regolamento:
disciplina il rilascio di copie dei
documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
disciplina i casi in cui laccesso è
escluso o differito, nel rispetto del principio normativo secondo il quale, nel corso del
procedimento, sono accessibili ai destinatari ed agli interessati gli atti propedeutici
alla determinazione definitiva dellunità organizzativa competente ad esternarli;
prevede le misure organizzative idonee a
garantire l'effettività del diritto di accesso, disciplinando i termini e le modalità di
riscontro;
disciplina altresì il diritto di accesso
agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, pubblici o
privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
Art. 13 Partecipazione al
procedimento amministrativo.
Nei procedimenti relativi
alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, lavvio
del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali i provvedimenti sono
destinati a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. I soggetti
interessati hanno diritto, con le modalità di cui al regolamento sulla partecipazione, di
prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia.
Fermo restando quanto disposto al
precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati
:
ad essere ascoltati dal responsabile del
procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, nonché a
presentare memorie scritte e documenti attinenti;
ad assistere, personalmente ovvero
attraverso persona delegata, alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
Ove sussistano oggettive ragioni di somma
urgenza, formalmente motivate, lamministrazione può non dare corso a quanto
disposto alle precedenti lettere a e b.
Art. 14 Ufficio per le relazioni con
il pubblico.
1. Il Comune istituisce un ufficio
autonomo per linformazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:
fornire allutenza informazioni
relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
porsi come tramite tra il cittadino che
intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare
dellufficio responsabile del procedimento;
ricevere istanze, petizioni e proposte e
dar loro seguito.
2. Lorganizzazione ed il funzionamento
dellufficio sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.
CAPO III IL DIFENSORE CIVICO
Art. 15 Istituzione, funzioni e
mezzi.
E istituito lufficio del
difensore civico a garanzia dellimparzialità e del buon andamento
dellamministrazione. Egli ha il compito di intervenire presso gli organi e gli
uffici del comune e delle circoscrizioni, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei
soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, i quali si
intendono tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente capo, allo scopo di
garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali ed il rispetto
dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri.
Il difensore civico svolge la sua
attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e senza alcun vincolo gerarchico o
funzionale. Egli è tenuto al segreto dufficio.
Spetta al difensore civico:
garantire la propria azione istituzionale
a vantaggio di chiunque si rivolga al suo ufficio; a tale scopo, egli deve essere
disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana;
segnalare alle autorità competenti, di
propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione;
provvedere affinché la violazione
rilevata, per quanto possibile, sia eliminata, e fornire consigli ed indicazioni alla
parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme
di legge;
4. Compete inoltre al difensore civico, nei
limiti di cui alla vigente normativa ed allo specifico regolamento, lesercizio del
controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi comunali.
5. Il difensore civico ha sede presso idonei
locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, unitamente alle risorse ed
alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
6. Al difensore civico è corrisposta
unindennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.
Art. 16 Elezione e durata in carica.
Il difensore civico è eletto dal
consiglio comunale, entro 120 giorni dallinsediamento dellAmministrazione, con
votazione a scrutinio segreto, e con le modalità di cui al regolamento,
nell'ambito di un elenco di candidati predisposto a seguito di avviso pubblico da emanarsi
entro quarantacinque giorni dall'insediamento dellAmministrazione. Hanno facoltà di
proporre la propria candidatura, allegando dettagliato curriculum, i cittadini residenti
nel Comune che abbiano compiuto i quaranta anni di età e che per preparazione,
esperienza, probità e competenza giuridico-amministrativa, diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
Non può essere eletto difensore civico:
chi si trovi in condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
i parlamentari, i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché coloro che negli ultimi cinque anni
abbiano ricoperto tali cariche;
i membri dei consorzi tra comuni, delle
comunità montane e del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti
degli organi direttivi dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;
i dipendenti del Comune, i titolari, gli
amministratori ed i dirigenti di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali per
opere, somministrazioni o servizi con l'amministrazione comunale o che da essa ricevano
sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti e gli affini sino al quarto grado di amministratori o dirigenti del Comune, del
segretario e del direttore generale;
chi fornisca prestazioni di lavoro
autonomo alla amministrazione comunale;
colui che ha lite pendente con il Comune.
3. Il difensore civico dura in carica per
l'intero mandato del consiglio comunale, esercitando le sue funzioni fino
allinsediamento del successore, e non è immediatamente rieleggibile.
4. Egli cessa dalla carica in caso di
dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, a
maggioranza dei propri componenti, per sopravvenienza di una delle condizioni che
osterebbero alla nomina. Il consiglio comunale, con deliberazione motivata approvata da
almeno i due terzi dei suoi componenti, può revocare il difensore civico per gravi
violazioni di legge o per accertata e documentata inefficienza.
Art. 17 Prerogative e rapporti con il
consiglio comunale.
Il difensore civico agisce di propria
iniziativa o su segnalazione di cittadini singoli o associati; in tal caso, egli riferisce
entro trenta giorni, verbalmente o in forma scritta, lesito del proprio operato al
cittadino che gli ha richiesto lintervento.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il
difensore civico:
può convocare il responsabile del
servizio interessato, e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa
essergli opposto alcun diniego ed alcun segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalle
leggi dello Stato;
qualora ravvisi atti, omissioni o
comportamenti adottati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento,
trasmette al responsabile del procedimento, ovvero al dirigente del settore, una
comunicazione scritta, con l'indicazione della violazione rilevata e con linvito a
provvedere entro i termini fissati dal regolamento, informandone il sindaco.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il
difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione sullattività svolta,
contenente anche indicazioni e suggerimenti utili allamministrazione comunale. La
relazione, esaminata e discussa dal consiglio, è allegata agli atti consiliari e resa
pubblica. In caso di questioni di particolare importanza ed urgenza, il difensore civico
può immediatamente presentare una relazione al consiglio.
4. E facoltà del difensore civico,
nella sua qualità di garante dellimparzialità e del buon andamento, presenziare,
senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali,
pubblici incanti, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato
della data di dette riunioni.
5. Qualora il difensore civico,
nellesercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha
lobbligo, ai sensi del codice di procedura penale, di farne rapporto
allautorità giudiziaria, sospendendo ogni intervento al riguardo.
6. Il regolamento stabilisce le ulteriori
prerogative e le modalità di esercizio delle stesse, e dispone per ogni altro aspetto non
disciplinato dal presente titolo.
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