TITOLO I
|
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Il Comune.
Il Comune dellAquila concorre, di
concerto con la Provincia, con la Regione Abruzzo, con lo Stato e con lUnione
europea, al processo di affermazione del principio di sussidiarietà. A tal fine, esso
promuove e valorizza il decentramento amministrativo attraverso la ripartizione del
territorio in circoscrizioni.
Il Comune promuove e favorisce i rapporti
di collaborazione con i comuni limitrofi e con gli organismi territoriali del
comprensorio.
Il Comune dellAquila, in
collaborazione con la Regione Abruzzo, assolve alle sue funzioni di capoluogo regionale,
ed adempie al ruolo di rappresentanza degli ideali di tutti gli Abruzzesi, anche residenti
allestero.
Art. 2 - Segni distintivi.
Il Comune ha come segni distintivi:
il civico stemma "dargento
allaquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata
doro, accostata alla scritta PHS in capo e IMMOTA MANET ai fianchi";
il gonfalone, il cui ornamento comprende,
oltre il civico stemma, le insegne degli storici Quarti di San Marciano, Santa Maria
Paganica, San Pietro e Santa Giusta, i quali anticamente designavano anche le parti extra
moenia del territorio comunale e che sono eretti a comporre il simbolo dellunità
comunale.
Art. 3 - Principi e finalità.
Il Comune dellAquila esercita le
proprie funzioni nel rispetto dei principi sanciti dal presente statuto ed in applicazione
delle vigenti disposizioni dettate dallordinamento costituzionale e legislativo in
materia di autonomie locali, ed uniforma la propria azione ai principi di legalità, di
imparzialità, di equità e di buona amministrazione.
Nellesercizio delle proprie
attribuzioni, il Comune favorisce la formazione di una opinione pubblica informata dei
diritti e dei doveri dei cittadini e consapevole del proprio ruolo; a tale scopo, promuove
e sostiene gli strumenti di partecipazione, e garantisce ai cittadini il diritto di
accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dellamministrazione. In
particolare il Comune:
cura gli interessi generali della
comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;
assicura la libera, attiva e responsabile
partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle fondamentali scelte politiche
ed amministrative;
promuove lintegrazione dei cittadini
più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena
esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella
fruizione dellambiente e nella mobilità;
tutela e promuove il diritto alla salute
dei cittadini attraverso lattività di programmazione sanitaria e socio sanitaria,
sia a livello regionale, sia a livello locale, cui può eventualmente destinare anche
proprie risorse;
riconosce nel principio delle pari
opportunità un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della
società, e conseguentemente promuove ogni utile azione volta a prevenire discriminazioni
ed a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione, anche attraverso
listituzione di appositi organismi;
valorizza le tradizioni e le peculiarità
degli antichi insediamenti del territorio comunale;
riconosce quale fattore essenziale di
sviluppo culturale e civile della comunità locale la presenza sul territorio
dellUniversità degli Studi e delle altre istituzioni di formazione e di ricerca, ed
opera per una stretta collaborazione tra la collettività, lAmministrazione comunale
e la comunità scientifica, promovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città
e favorendone lintegrazione;
promuove la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale,
e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;
favorisce lintegrazione nella
propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e
dei doveri;
valorizza ed incentiva le forme di
volontariato, di associazionismo e di cooperazione nazionale ed internazionale,
assicurando ad organizzazioni ed associazioni la propria collaborazione e favorendo la
loro partecipazione alle attività del Comune;
riconosce il valore formativo ed educativo
della pratica sportiva dilettantistica e ne favorisce la diffusione;
promuove lo sviluppo
dellimprenditoria locale, in collaborazione con gli enti e gli organismi deputati a
rappresentare gli interessi economici del territorio;
promuove la cultura della pace e dei
diritti umani attraverso iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di
cooperazione, anche mediante listituzione e la partecipazione ad appositi organismi;
contribuisce altresì, nellambito delle proprie competenze, a favorire il processo
di integrazione europea, anche attraverso la promozione e lo sviluppo dei rapporti di
gemellaggio e di partenariato.
Art. 4 - Organizzazione.
Il Comune, nellesercizio della
propria autonomia, è organizzato secondo criteri che favoriscano la distinzione fra
attività di governo, di indirizzo politico e di controllo, attribuite agli organi di
direzione politica, ed attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di
competenza della struttura burocratica.
Lordinamento degli uffici e dei
servizi è disciplinato secondo regole che promuovano e favoriscano la professionalità e
la responsabilità del personale quale diretta applicazione dei criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità dellazione amministrativa. Nel perseguimento di tali
principi il Comune può eventualmente avvalersi anche della collaborazione di
professionisti esterni, nei modi e nei tempi fissati dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti comunali.
Nel rispetto della vigente normativa ed in
armonia con i principi dettati dal presente statuto, il Comune esercita la propria
potestà regolamentare nelle materie ad esso funzionalmente attribuite; è demandata ai
regolamenti la previsione delle sanzioni da irrogare in caso di inosservanza dei precetti
dagli stessi stabiliti. I regolamenti comunali, dopo la loro esecutività, sono
ripubblicati allalbo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, e sono
diffusi con mezzi idonei a garantirne la più ampia conoscenza.
Art. 5 - Programmazione.
1. Il Comune assume il principio della
programmazione come metodo della propria azione, in particolare nell'erogazione dei
servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. A tal fine, dispone
verifiche periodiche dei risultati conseguiti e ne valuta la corrispondenza ai fini
prefissati, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e favorendo la loro
partecipazione alla definizione, allattuazione ed alla verifica dei programmi.
2. Il Comune concorre altresì alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della
Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
3. Strumenti principali delle attività di
programmazione sono:
il documento contenente le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
i programmi generali nei diversi ambiti e
settori di attività;
il piano regolatore generale;
il bilancio annuale e pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica;
gli indirizzi concernenti la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
Il Comune privilegia inoltre, quale mezzo
idoneo a favorire lo snellimento delle procedure e la cooperazione fra più enti per il
raggiungimento di obiettivi comuni, la conclusione di accordi di programma fra
amministrazioni diverse.
|