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Statuto del Comune dell'Aquila

 

TITOLO I


 

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune.

  1. Il Comune dell’Aquila concorre, di concerto con la Provincia, con la Regione Abruzzo, con lo Stato e con l’Unione europea, al processo di affermazione del principio di sussidiarietà. A tal fine, esso promuove e valorizza il decentramento amministrativo attraverso la ripartizione del territorio in circoscrizioni.

  2. Il Comune promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i comuni limitrofi e con gli organismi territoriali del comprensorio.

  3. Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo, assolve alle sue funzioni di capoluogo regionale, ed adempie al ruolo di rappresentanza degli ideali di tutti gli Abruzzesi, anche residenti all’estero.

 

Art. 2 - Segni distintivi.

  1. Il Comune ha come segni distintivi:

    1. il civico stemma "d’argento all’aquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata d’oro, accostata alla scritta PHS in capo e IMMOTA MANET ai fianchi";

    2. il gonfalone, il cui ornamento comprende, oltre il civico stemma, le insegne degli storici Quarti di San Marciano, Santa Maria Paganica, San Pietro e Santa Giusta, i quali anticamente designavano anche le parti extra moenia del territorio comunale e che sono eretti a comporre il simbolo dell’unità comunale.

 

Art. 3 - Principi e finalità.

  1. Il Comune dell’Aquila esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi sanciti dal presente statuto ed in applicazione delle vigenti disposizioni dettate dall’ordinamento costituzionale e legislativo in materia di autonomie locali, ed uniforma la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità, di equità e di buona amministrazione.

  2. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune favorisce la formazione di una opinione pubblica informata dei diritti e dei doveri dei cittadini e consapevole del proprio ruolo; a tale scopo, promuove e sostiene gli strumenti di partecipazione, e garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni, agli atti ed alle strutture dell’amministrazione. In particolare il Comune:

  • cura gli interessi generali della comunità aquilana e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;

  • assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle fondamentali scelte politiche ed amministrative;

  • promuove l’integrazione dei cittadini più deboli e svantaggiati, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità;

  • tutela e promuove il diritto alla salute dei cittadini attraverso l’attività di programmazione sanitaria e socio sanitaria, sia a livello regionale, sia a livello locale, cui può eventualmente destinare anche proprie risorse;

  • riconosce nel principio delle pari opportunità un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società, e conseguentemente promuove ogni utile azione volta a prevenire discriminazioni ed a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione, anche attraverso l’istituzione di appositi organismi;

  • valorizza le tradizioni e le peculiarità degli antichi insediamenti del territorio comunale;

  • riconosce quale fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale la presenza sul territorio dell’Università degli Studi e delle altre istituzioni di formazione e di ricerca, ed opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l’Amministrazione comunale e la comunità scientifica, promovendo, altresì, la presenza degli studenti nella città e favorendone l’integrazione;

  • promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale, e favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura;

  • favorisce l’integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri;

  • valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e di cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando ad organizzazioni ed associazioni la propria collaborazione e favorendo la loro partecipazione alle attività del Comune;

  • riconosce il valore formativo ed educativo della pratica sportiva dilettantistica e ne favorisce la diffusione;

  • promuove lo sviluppo dell’imprenditoria locale, in collaborazione con gli enti e gli organismi deputati a rappresentare gli interessi economici del territorio;

  • promuove la cultura della pace e dei diritti umani attraverso iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche mediante l’istituzione e la partecipazione ad appositi organismi; contribuisce altresì, nell’ambito delle proprie competenze, a favorire il processo di integrazione europea, anche attraverso la promozione e lo sviluppo dei rapporti di gemellaggio e di partenariato.

 

Art. 4 - Organizzazione.

  1. Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia, è organizzato secondo criteri che favoriscano la distinzione fra attività di governo, di indirizzo politico e di controllo, attribuite agli organi di direzione politica, ed attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di competenza della struttura burocratica.

  2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato secondo regole che promuovano e favoriscano la professionalità e la responsabilità del personale quale diretta applicazione dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Nel perseguimento di tali principi il Comune può eventualmente avvalersi anche della collaborazione di professionisti esterni, nei modi e nei tempi fissati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

  3. Nel rispetto della vigente normativa ed in armonia con i principi dettati dal presente statuto, il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso funzionalmente attribuite; è demandata ai regolamenti la previsione delle sanzioni da irrogare in caso di inosservanza dei precetti dagli stessi stabiliti. I regolamenti comunali, dopo la loro esecutività, sono ripubblicati all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, e sono diffusi con mezzi idonei a garantirne la più ampia conoscenza.

 

Art. 5 - Programmazione.

1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo della propria azione, in particolare nell'erogazione dei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. A tal fine, dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti e ne valuta la corrispondenza ai fini prefissati, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e favorendo la loro partecipazione alla definizione, all’attuazione ed alla verifica dei programmi.

2. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Strumenti principali delle attività di programmazione sono:

  • il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

  • i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;

  • il piano regolatore generale;

  • il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

  • gli indirizzi concernenti la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Il Comune privilegia inoltre, quale mezzo idoneo a favorire lo snellimento delle procedure e la cooperazione fra più enti per il raggiungimento di obiettivi comuni, la conclusione di accordi di programma fra amministrazioni diverse.