Comune dell'Aquila

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Assessorato
alle Politiche Sociali

"un'istituzione e una città per la solidarietà sociale"
 

AQ-NET

carta dei servizi

INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE E SUI PROGETTI DI INTERVENTO
CONTRO IL DISAGIO SOCIALE SVILUPPATI DAL
SETTORE DELLA PROTEZIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI L’AQUILA

Ufficio del
Reddito Minimo
d’Inserimento

 

In convenzione con
Sviluppo Lavoro S.c.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il Reddito Minimo è una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento dei propri e dei figli"

(Art.1, Decreto Legislativo 237/98)


In applicazione della normativa del Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237, il Comune di L’Aquila dal novembre 1998 ha iniziato la sperimentazione di questa nuova forma di sostegno economico e di interventi per l’integrazione sociale delle famiglie a basso reddito.

Il servizio è erogato da un apposito ufficio del Settore, supportato dall’assistenza tecnica della Società Sviluppo Lavoro - Sede di L’Aquila.

Oltre all’assegno economico mensile, si realizzano programmi personalizzati volti a perseguire l’integrazione sociale e l’autonomia economica delle persone e delle famiglie beneficiarie.

Per informarti meglio, chiedi al nostro Settore Ufficio del Reddito Minimo (0862 645313) e consulta il D. lgs. del 18 giugno 1998, n.237.


Assegni e altri contributi economici

"Una tantum"

Questo tipo di aiuto economico viene erogato dal Settore, di norma, per non più di una volta l’anno e per importi piuttosto modesti.

Ne beneficiano, con lo scopo di facilitarne un reinserimento sociale positivo, principalmente:

  • coloro che hanno terminato di scontare pene detentive;
  • persone adulte emarginate che svolgono lavori saltuari;
  • persone in cassa integrazione con figli adulti non ancora inseriti nel mondo del lavoro;
  • ex tossicodipendenti;
  • persone che a fronte di una situazione economica sufficiente, presentano comunque particolari problemi (es. di salute, di decesso del coniuge, ecc.) che vengono ad incidere in modo considerevole sul bilancio familiare.

Dal 2001 questa misura, pur continuando ad esistere, è stata di fatto sostituita dal Reddito Minimo d’Inserimento.

 


 Assistenza economica in famiglia

E’ un intervento consistente nell’erogazione di contributi di danaro, previsto nei confronti di minori appartenenti a nuclei familiari che non dispongono delle risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, o che si trovano in occasionali situazioni di emergenza.

 


 Assegno per la Maternità

Erogato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), l’assegno, istituito con legge nazionale nel 1998, è destinato a tutte le madri, cittadine italiane residenti, non lavoratrici, che non percepiscano trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale, per la nascita di figli in epoca successiva al 1° luglio 1999.

L’assegno spetta nei casi in cui il reddito annuo del nucleo familiare, di cui fa parte la madre, non sia superiore a un tetto massimo, fissato in £ 52.120.800 per il 2001 (calcolo effettuato su un nucleo familiare composto da tre persone).

Questo contributo viene concesso dal Comune che, verificati i requisiti di accesso, ne ha la sola titolarità concessiva.

L’assegno che viene, invece, erogato direttamente dall’INPS, è di £ 2.500.000 complessive per ogni nascita e viene corrisposto in un’unica soluzione.

Dal 1° luglio 2000, una modifica normativa ha esteso alle cittadine comunitarie e a quelle extracomunitarie, purché in possesso di regolare carta di soggiorno rilasciata, dopo 5 anni di residenza in Italia, dalla Questura.

 

Per informarti meglio, chiedi all’Ufficio del nostro Settore e consulta la Legge n. 448 del 23.12.98, art. 66.

  


Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Erogato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), l’assegno è indirizzato a nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli di età inferiore ai diciotto anni.

Dal 1° luglio 2000 questo beneficio è stato esteso anche ai cittadini comunitari.

L’assegno spetta nei casi in cui il reddito annuo del nucleo familiare non sia superiore a un tetto massimo fissato in L.37.526.976 per il 2001 (calcolato per un nucleo familiare composto da 5 componenti).

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L’assegno è concesso dal Comune che, verificata la rispondenza dei requisiti dichiarati dal richiedente, lo corrisponde integralmente per l’ammontare prefissato di L.208.483 mensili e per non più di tredici mensilità.

Per informarti meglio, chiedi all’Ufficio del nostro Settore e consulta la Legge n. 448 del 23.12.98, art. 65.

 


Tessere di libera circolazione per anziani ed invalidi

Queste tessere, istituite con legge regionale, consentono la libera circolazione su tutte le linee urbane e dell’Arpa che godono di contributi di esercizio da parte della Regione, e sono destinate a:

  1. ciechi con residui visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con correzioni di lenti;
  2. Grandi Invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
  3. Cavalieri di Vittorio Veneto;
  4. mutilati;
  5. invalidi di guerra, invalidi civili per causa di guerra ed assimilati;
  6. inabili, invalidi del lavoro, con percentuale di invalidità non inferiore all’80%;
  7. sordomuti;
  8. minori non deambulanti;
  9. invalidi e mutilati per servizio fino all’8/va categoria.

Per informarti meglio, chiedi all’Ufficio del nostro Settore e consulta per ulteriori riferimenti, e per i limiti di reddito stabiliti ai fini dell’accesso al beneficio, la Legge Regionale 23 Luglio 1992, N. 63.

 


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