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Regolamento del Difensore Civico

 

TITOLO III


 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

ARTICOLO 15

Sede e Segreteria

1.Il difensore civico ha sede presso la residenza dell’Amministrazione e si avvale della collaborazione di una Segreteria, che opera alle sue dipendenze funzionali. Per la organizzazione ed il funzionamento della sede e della segreteria si applicano i principi contenuti nel regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

2.Il personale della Segreteria di cui al precedente comma1 è, di norma, scelto all’interno dell’Amministrazione, sentito il difensore civico. Questi, compatibilmente con le risorse previste in bilancio, può individuare uno o più soggetti esterni da assumere mediante contratto a termine, la cui durata non può eccedere quella del mandato del difensore stesso.

3.In particolare, la Segreteria:

a) riceve, classifica, istruisce e conserva le istanze ed i reclami;

b) ricerca e conserva il materiale legislativo, dottrinale e giurisprudenziale;

c) studia, prepara e sistema i documenti, le memorie e ogni altro materiale utile alla valutazione e al sostegno all’attività del difensore civico;

d) fornisce informazioni, chiarimenti e suggerimenti ai richiedenti;

e) supporta e assiste il difensore civico nello svolgimento delle sue funzioni e nella elaborazione della relazione annuale;

f) cura i rapporti con i dipendenti, con gli enti e aziende esterni, con gli altri difensori, con gli esperti;

g) svolge compiti di segreteria e di assistenza tecnica.

4.Il personale addetto alla Segreteria del difensore civico partecipa a corsi di aggiornamento e di formazione professionale specifici per poter attendere alle proprie competenze.

5.Alla Segreteria del difensore civico sono assicurati mezzi tecnici idonei al più consono ed agevole svolgimento delle funzioni affidate al difensore stesso.

6.Il difensore civico si avvale della assistenza e della collaborazione di tutti gli uffici dell’Amministrazione e può, compatibilmente con le risorse in bilancio, chiedere la consulenza di esperti esterni nominati su sua indicazione.

 

ARTICOLO 16

Indennità di funzione

1.Al difensore civico è assegnata una indennità di funzione pari a quella prevista dalla legge per il Presidente del Consiglio Comunale.

2.Al difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalla legge per gli amministratori comunali.

 

ARTICOLO 17

Norma finanziaria

1.Le spese derivanti da quanto previsto dal presente regolamento sono a carico del bilancio dell’Amministrazione nel quale saranno previsti appositi capitoli per acquisto di beni e servizi.

2.Le eventuali ulteriori spese sostenute dal difensore civico per l’espletamento delle proprie funzioni sono assunte con provvedimento della Giunta.

 

ARTICOLO 18

Disposizioni finali

1.Per l’elezione del primo difensore civico, le procedure di elezione contenute al precedente art. 2 vengono attivate all’atto del rinnovo del Consiglio Comunale successivo alla ottenuta esecutività del presente regolamento.

2.La dotazione organica, prevista dal precedente art. 15, è assegnata al difensore civico entro quindici giorni dalla elezione.

3.Trascorso un anno dalla entrata in carica del difensore civico, il Sindaco dispone, qualora lo ritenga opportuno, la revisione del presente regolamento, coinvolgendo in assemblea pubblica all’uopo convocata i consiglieri, gli assessori, il difensore civico, gli organismi di partecipazione.