| n | |||||
| n |
| Regolamento del Difensore Civico |
|
TITOLO III |
RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO
ARTICOLO 12 Rapporti con gli organi 1.Il difensore civico esercita la sua attività in piena autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di vincolo gerarchico o funzionale. 2.Il difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dagli organi di decentramento in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività. 3.Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i presidenti dei consigli di circoscrizione, i consiglieri nonché i responsabili degli uffici e dei servizi possono rivolgersi al difensore civico per avere chiarimenti e suggerimenti. 4.In casi di particolare importanza o urgenza, il difensore civico può inviare relazioni settoriali o tematiche al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento e ai soggetti gestori dei servizi pubblici per le opportune determinazioni, i quali le discutono entro trenta giorni dal ricevimento. Della discussione e delle decisioni adottate viene data puntuale informazione al difensore civico.
ARTICOLO 13 Rapporti con altre amministrazioni e con altri difensori civici 1.Con apposite convenzioni proposte dal Sindaco, al difensore civico può essere riconosciuta la facoltà di estendere la propria attività alle amministrazioni limitrofe che ne facciano richiesta espressa. 2.Le convenzioni sono approvate sentito il parere del difensore civico. 3.Il difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione con i difensori civici di altri comuni e province, nonché con il difensore civico istituito presso la Regione.
ARTICOLO 14 Decentramento 1.I presidenti dei consigli di circoscrizione raccolgono e trasmettono al difensore civico le istanze ed i reclami pervenuti presso le rispettive circoscrizioni, secondo le modalità previste dallart. 10 del precedente regolamento. 2.Ai fini di cui al precedente comma, ogni circoscrizione può predisporre un apposito sportello nella propria sede, indicando i giorni e lorario di apertura al pubblico.
|