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| Regolamento del Difensore Civico |
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TITOLO II |
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
ARTICOLO 7 Funzioni 1.Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti indicati al comma 1 dellart. 10 del presente regolamento. 2.Il difensore civico ha facoltà di intervenire anche di propria iniziativa nel procedimento amministrativo per la tutela degli interessi diffusi, ai sensi dellart. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.Nellambito delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il difensore civico assume competenze di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche e amministrative dellAmministrazione.Collabora attivamente con lAmministrazione stessa nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dellazione politica e amministrativa. Compete inoltre al difensore civico, nei limiti della vigente normativa, lesercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi comunali. 4.Il difensore civico opera nei confronti dellAmministrazione; degli enti; istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o sua vigilanza; dei consorzi e delle altre forme associative e di cooperazione ai quali lAmministrazione partecipa; dei concessionari dei servizi pubblici. 5.Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 del successivo art. 10 oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nellattività degli uffici, al fine di garantire leffettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dellazione amministrativa. A tale scopo egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana. 6.Lintervento del difensore civico può essere esteso dufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è stato richiesto lintervento, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni similari. 7.Il difensore civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita lautorità giudiziaria penale. 8.Qualora nellesercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi che possano costituire reato, il difensore civico ne fa denuncia allautorità giudiziaria.
ARTICOLO 8 Modalità di intervento 1.Il difensore civico, in relazione ai compiti e ai poteri riconosciuti dal precedente art.7, ha facoltà di: a) rassegnare verbalmente o per iscritto parere ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati; b) chiedere verbalmente o per iscritto nonché ottenere copia, incondizionatamente e senza il limite del segreto dufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni in possesso dei soggetti indicati al comma 4 dellart. 7, relativi alloggetto del proprio intervento. Le richieste devono essere soddisfatte con sollecitudine e di norma entro dieci giorni dal ricevimento; c) convocare il responsabile del servizio interessato del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino linteresse generale con quello del richiedente e con le esigenze operative dellAmministrazione; d) segnalare per iscritto al Sindaco le disfunzioni e le inadempienze riscontrate; e) proporre al Presidente del Consiglio di fare iscrivere allordine del giorno del Consiglio questioni di particolare rilevanza; f) presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private, appalti concorso; g) intervenire su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo allorgano competente un riesame della decisione; h) prospettare situazioni che, anche per la loro rilevanza, vadano prese in considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti. 2.Il difensore civico è tenuto, anche dopo la cessazione dalla carica, al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso nellespletamento delle proprie funzioni e che siano segrete o riservate ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti ovvero per effetto della temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco. 3.Qualora dallintervento del difensore civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, questi è tenuto a comunicarglielo, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti. 4.Nel caso dintervento del difensore civico, gli atti emanati dalla Amministrazione interessata devono sempre dar conto delle osservazioni presentate, motivando in ordine le medesime qualora si disponga in modo contrario. 5.Copie dei reclami comunque pervenuti allAmministrazione sono trasmesse al difensore civico per sua conoscenza. 6.Gli organi competenti, tenuto conto delle segnalazioni e degli eventuali suggerimenti ed osservazioni formulati dal difensore civico, adottano le decisioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo: a) alla verifica del funzionamento degli uffici; b) alla pronta correzione delle anomalie e delle disfunzioni riscontrate; c) al richiamo del responsabile e, eventualmente, allaffidamento della competenza ad altro responsabile; d) allavvio di procedimenti disciplinari, qualora lipotesi configuri una violazione dei doveri secondo le disposizioni vigenti; e) alla sostituzione, nellespletamento di singoli atti o procedure, dei dipendenti il cui operato abbia dato causa allintervento. 7.Gli organi competenti hanno lobbligo di informare il difensore civico sulle misure intraprese. 8.Il Segretario interviene, anche su richiesta del difensore civico, per assicurare che ogni dipendente presti la propria collaborazione nel modo più consono ed efficace. 9.Nel caso le istanze e i reclami presentati riguardano enti o uffici, pubblici o privati, o situazioni che non investono lAmministrazione, il difensore civico può segnalare informalmente allEnte interessato i casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli di tutela e assistenza. 10.Il difensore civico ha facoltà di informare i cittadini e gli organi di stampa delle attività da lui svolte e può altresì convocare assemblee pubbliche per la discussione di argomenti interessanti la collettività. ARTICOLO 9 Sanzioni disciplinari 1.Il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le disposizioni vigenti. 2.Il difensore civico può chiedere lintervento del responsabile della struttura in cui il dipendente presta servizio, anche ai fini dellavvio di un eventuale procedimento sanzionatorio.
ARTICOLO 10 Modalità di accesso da parte dei cittadini 1.Possono chiedere lintervento del difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dellAmministrazione: a) i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; b) i soggetti che, pur non residenti, vi siano domiciliati o vi esercitano la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri; c) gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio; d) i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso lAmministrazione. 2.I soggetti di cui al precedente comma si rivolgono direttamente agli uffici dellAmministrazione. Nel caso questi non rispondano nei termini previsti dalla legge o dal regolamento sullaccesso agli atti amministrativi e alle informazioni, ovvero ritardino la risposta, ovvero questa sia insoddisfacente, il proponente ha diritto di rivolgersi al difensore civico. 3.Listanza diretta al difensore civico è presentata in carta semplice, nella quale devono essere indicati dati anagrafici del richiedente, il suo recapito, nonché in modo chiaro e completo loggetto dellistanza. Listanza può essere respinta qualora loggetto sia indicato in termini generici tali da non consentirne la comprensione. 4.Listanza al difensore civico può essere presentata anche per fax oppure tramite supporti telematici. In tali casi, essa viene assunta al protocollo a cura del personale assegnato alla Segreteria del difensore civico. 5.Il difensore civico entro sette giorni dalla presentazione dellistanza di cui ai precedenti comma 3 e 4, provvede a informare con qualunque mezzo il richiedente circa la ammissibilità dellistanza stessa e fornisce, ad eccezione della ipotesi contemplata al precedente comma 3, entro trenta giorni motivata risposta alle istanze presentate. Copia delle risposte è trasmessa al Sindaco, al Segretario, al responsabile del settore coinvolto e al responsabile del procedimento.
ARTICOLO 11 Relazione annuale 1.Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato lazione e ai competenti organi, presenta al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sullattività svolta nellanno precedente. La relazione contiene il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, ed è corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte utili allAmministrazione Comunale. 2.La relazione è altresì inviata al Sindaco, a ciascun Assessore, al Segretario, ai revisori dei conti, agli organi di decentramento, ai responsabili dei servizi, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti o controllati dallAmministrazione, ai consorzi ai quali partecipa lAmministrazione stessa, ai concessionari dei pubblici servizi nonché al nucleo di valutazione. Ad essa viene data ampia pubblicità. 3.Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, la quale viene illustrata dal difensore civico ed è sottoposta a discussione secondo le norme del regolamento interno. Il difensore partecipa alla seduta con diritto di parola. 4.Il Consiglio adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco e della Giunta. Della attuazione pratica di tali indirizzi è data puntuale informazione al Consiglio, al difensore civico e alla cittadinanza con idonei strumenti di pubblicità. 5.Qualora lorgano esecutivo non intenda dar seguito agli indirizzi di cui al comma 4, ovvero intenda darne in maniera parziale, il Sindaco rende compiuta motivazione dei motivi di interesse pubblico che sostengono tali scelte.
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