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Regolamento del Difensore Civico

 

TITOLO II


 

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

 

ARTICOLO 7

Funzioni

1.Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti indicati al comma 1 dell’art. 10 del presente regolamento.

2.Il difensore civico ha facoltà di intervenire anche di propria iniziativa nel procedimento amministrativo per la tutela degli interessi diffusi, ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.Nell’ambito delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il difensore civico assume competenze di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche e amministrative dell’Amministrazione.Collabora attivamente con l’Amministrazione stessa nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell’azione politica e amministrativa. Compete inoltre al difensore civico, nei limiti della vigente normativa, l’esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi comunali.

4.Il difensore civico opera nei confronti dell’Amministrazione; degli enti; istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o sua vigilanza; dei consorzi e delle altre forme associative e di cooperazione ai quali l’Amministrazione partecipa; dei concessionari dei servizi pubblici.

5.Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 del successivo art. 10 oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell’attività degli uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. A tale scopo egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana.

6.L’intervento del difensore civico può essere esteso d’ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è stato richiesto l’intervento, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni similari.

7.Il difensore civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l’autorità giudiziaria penale.

8.Qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi che possano costituire reato, il difensore civico ne fa denuncia all’autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO 8

Modalità di intervento

1.Il difensore civico, in relazione ai compiti e ai poteri riconosciuti dal precedente art.7, ha facoltà di:

a) rassegnare verbalmente o per iscritto parere ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati;

b) chiedere verbalmente o per iscritto nonché ottenere copia, incondizionatamente e senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni in possesso dei soggetti indicati al comma 4 dell’art. 7, relativi all’oggetto del proprio intervento. Le richieste devono essere soddisfatte con sollecitudine e di norma entro dieci giorni dal ricevimento;

c) convocare il responsabile del servizio interessato del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l’interesse generale con quello del richiedente e con le esigenze operative dell’Amministrazione;

d) segnalare per iscritto al Sindaco le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;

e) proporre al Presidente del Consiglio di fare iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio questioni di particolare rilevanza;

f) presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, pubblici incanti, licitazioni private, appalti concorso;

g) intervenire su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo all’organo competente un riesame della decisione;

h) prospettare situazioni che, anche per la loro rilevanza, vadano prese in considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

2.Il difensore civico è tenuto, anche dopo la cessazione dalla carica, al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso nell’espletamento delle proprie funzioni e che siano segrete o riservate ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti ovvero per effetto della temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3.Qualora dall’intervento del difensore civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, questi è tenuto a comunicarglielo, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4.Nel caso d’intervento del difensore civico, gli atti emanati dalla Amministrazione interessata devono sempre dar conto delle osservazioni presentate, motivando in ordine le medesime qualora si disponga in modo contrario.

5.Copie dei reclami comunque pervenuti all’Amministrazione sono trasmesse al difensore civico per sua conoscenza.

6.Gli organi competenti, tenuto conto delle segnalazioni e degli eventuali suggerimenti ed osservazioni formulati dal difensore civico, adottano le decisioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo:

a) alla verifica del funzionamento degli uffici;

b) alla pronta correzione delle anomalie e delle disfunzioni riscontrate;

c) al richiamo del responsabile e, eventualmente, all’affidamento della competenza ad altro responsabile;

d) all’avvio di procedimenti disciplinari, qualora l’ipotesi configuri una violazione dei doveri secondo le disposizioni vigenti;

e) alla sostituzione, nell’espletamento di singoli atti o procedure, dei dipendenti il cui operato abbia dato causa all’intervento.

7.Gli organi competenti hanno l’obbligo di informare il difensore civico sulle misure intraprese.

8.Il Segretario interviene, anche su richiesta del difensore civico, per assicurare che ogni dipendente presti la propria collaborazione nel modo più consono ed efficace.

9.Nel caso le istanze e i reclami presentati riguardano enti o uffici, pubblici o privati, o situazioni che non investono l’Amministrazione, il difensore civico può segnalare informalmente all’Ente interessato i casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli di tutela e assistenza.

10.Il difensore civico ha facoltà di informare i cittadini e gli organi di stampa delle attività da lui svolte e può altresì convocare assemblee pubbliche per la discussione di argomenti interessanti la collettività.

 

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1.Il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le disposizioni vigenti.

2.Il difensore civico può chiedere l’intervento del responsabile della struttura in cui il dipendente presta servizio, anche ai fini dell’avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio.

 

ARTICOLO 10

Modalità di accesso da parte dei cittadini

1.Possono chiedere l’intervento del difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dell’Amministrazione:

a) i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) i soggetti che, pur non residenti, vi siano domiciliati o vi esercitano la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri;

c) gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio;

d) i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso l’Amministrazione.

2.I soggetti di cui al precedente comma si rivolgono direttamente agli uffici dell’Amministrazione. Nel caso questi non rispondano nei termini previsti dalla legge o dal regolamento sull’accesso agli atti amministrativi e alle informazioni, ovvero ritardino la risposta, ovvero questa sia insoddisfacente, il proponente ha diritto di rivolgersi al difensore civico.

3.L’istanza diretta al difensore civico è presentata in carta semplice, nella quale devono essere indicati dati anagrafici del richiedente, il suo recapito, nonché in modo chiaro e completo l’oggetto dell’istanza. L’istanza può essere respinta qualora l’oggetto sia indicato in termini generici tali da non consentirne la comprensione.

4.L’istanza al difensore civico può essere presentata anche per fax oppure tramite supporti telematici. In tali casi, essa viene assunta al protocollo a cura del personale assegnato alla Segreteria del difensore civico.

5.Il difensore civico entro sette giorni dalla presentazione dell’istanza di cui ai precedenti comma 3 e 4, provvede a informare con qualunque mezzo il richiedente circa la ammissibilità dell’istanza stessa e fornisce, ad eccezione della ipotesi contemplata al precedente comma 3, entro trenta giorni motivata risposta alle istanze presentate. Copia delle risposte è trasmessa al Sindaco, al Segretario, al responsabile del settore coinvolto e al responsabile del procedimento.

 

ARTICOLO 11

Relazione annuale

1.Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato l’azione e ai competenti organi, presenta al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente. La relazione contiene il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, ed è corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte utili all’Amministrazione Comunale.

2.La relazione è altresì inviata al Sindaco, a ciascun Assessore, al Segretario, ai revisori dei conti, agli organi di decentramento, ai responsabili dei servizi, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti o controllati dall’Amministrazione, ai consorzi ai quali partecipa l’Amministrazione stessa, ai concessionari dei pubblici servizi nonché al nucleo di valutazione. Ad essa viene data ampia pubblicità.

3.Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, la quale viene illustrata dal difensore civico ed è sottoposta a discussione secondo le norme del regolamento interno. Il difensore partecipa alla seduta con diritto di parola.

4.Il Consiglio adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco e della Giunta. Della attuazione pratica di tali indirizzi è data puntuale informazione al Consiglio, al difensore civico e alla cittadinanza con idonei strumenti di pubblicità.

5.Qualora l’organo esecutivo non intenda dar seguito agli indirizzi di cui al comma 4, ovvero intenda darne in maniera parziale, il Sindaco rende compiuta motivazione dei motivi di interesse pubblico che sostengono tali scelte.