| n | |||||
| n |
| Regolamento del Difensore Civico |
|
TITOLO I |
ISTITUZIONE DELLUFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
ARTICOLO 1 Oggetto 1.Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e lesercizio delle funzioni dellufficio del difensore civico, secondo quanto disposto dallart. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in conformità dello statuto.
ARTICOLO 2 Elezione 1.Entro quarantacinque giorni dall insediamento dellAmministrazione, il Sindaco provvede ad affiggere allAlbo pretorio e nei principali luoghi pubblici un avviso pubblico, indicante lobbligo dellAmministrazione di procedere alla elezione del difensore civico. 2.Lavviso di cui al precedente comma 1 deve in particolare contenere:
3.Entro la scadenza prevista dagli avvisi pubblici, singoli candidati, ovvero associazioni e formazioni sociali, ovvero singoli consiglieri o gruppi di consiglieri possono presentare proposte di candidatura alla carica di difensore civico. 4.Contestualmente alla affissione degli avvisi di cui al comma 1, il Consiglio nomina una commissione composta da consiglieri in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi e presieduta dal Presidente. Tale commissione valuta la regolarità delle candidature e la congruità dei curricula, presentati ai sensi del comma 2 del successivo art. 3. 5.Le candidature sono rimesse al Consiglio almeno venti giorni prima di quello fissato per la elezione del difensore civico. 6.Il difensore civico è eletto dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro centoventi giorni dallinsediamento. 7.Qualora la maggioranza di cui al comma precedente non venga raggiunta per tre volte consecutive, la votazione è ripetuta in una seduta successiva da tenersi almeno sette giorni dopo. 8.Il difensore civico, entro quindici giorni dalla sua elezione, rende la dichiarazione di accettazione e presta giuramento di fronte al Consiglio, con la seguente formula: " Giuro di osservare lealmente le leggi, lo statuto ed i regolamenti e di adempiere al mandato ricevuto nellinteresse della collettività, in piena libertà ed indipendenza. 9.Il difensore civico entra in carica allatto della prestazione del giuramento di fronte al Consiglio.
ARTICOLO 3 Requisiti 1.Il difensore civico deve essere una persona che, per esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o enti privati o nellattività svolta, anche nella tutela dei diritti dei cittadini, offra garanzie di competenza giuridica amministrativa, di probità, di indipendenza, di obiettività e serenità di giudizio. 2.Ai fini di cui al precedente comma 1, le candidature alla carica di difensore civico da parte di cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto i quaranta anni detà, presentate con le modalità previste dallart. 2 del presente regolamento, devono essere corredate da apposito curriculum e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 4.
ARTICOLO 4 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
1.Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere. Inoltre sono ineleggibili:
2.Qualora il difensore civico svolga attività professionale, non deve esercitarla nei confronti dell Amministrazione e nei confronti dei cittadini ove ciò implichi rapporto con lAmministrazione stessa. 3.Le cause di ineleggibilità, di cui ai punti b)-c)-e)-f), non hanno effetto se linteressato cessa dalle funzioni o dalla condizione che la determinano entro quindici giorni precedenti a quello in cui il Consiglio deve procedere alla elezione. 4.Le condizioni di incompatibilità devono cessare, a pena di decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla elezione. 5.Quando successivamente alla elezione si verifichi alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al difensore civico a mezzo del Presidente. Il difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause. 6.Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma precedente, il Consiglio, tenendo conto delle osservazioni, invita il difensore civico a rimuovere le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ove le ritenga sussistenti. Qualora il difensore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto a maggioranza dei consiglieri assegnati.
ARTICOLO 5 Durata in carica e revoca 1.Il difensore civico dura in carica per lintero mandato del Consiglio Comunale e non è rieleggibile nellarco dei cinque anni successivi. 2.Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero per accertata e documentata inefficienza. Il diritto di iniziativa spetta al Sindaco, ad almeno un quarto dei consigli di circoscrizione o ad almeno un quinto dei consiglieri, tramite una proposta sottoscritta e motivata. 3.I cittadini possono chiedere la revoca del difensore civico con proposta motivata, sottoscritta da almeno 5000 cittadini. La proposta è iscritta dufficio allordine del giorno del primo Consiglio successivo alla data di presentazione della proposta stessa. 4.Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il difensore civico ha facoltà di presentare memorie ed osservazioni entro i dieci giorni precedenti a quello fissato per la riunione del Consiglio, il quale esamina la proposta e decide con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la richiesta di revoca venga accolta, il difensore cessa dallincarico con effetto immediato. 5.Nel caso in cui il difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al presente articolo, il successore esercita le funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 6 Dimissioni del difensore civico 1.Oltre alla revoca ed alla dichiarazione di decadenza prevista ai precedenti artt. 4 e 5, il difensore civico cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, impedimento grave o morte. 2.Nel caso di dimissioni, il difensore civico ha lobbligo di fornire adeguata motivazione al Consiglio e alla cittadinanza.
|